Penale

Seminfermo di mente senza rito abbreviato se il reato è da ergastolo

La Corte costituzionale (sentenza 207) considera infondati i dubbi di incostituzionalità dell’articolo 438, comma 1 bis del Codice di procedura penale, inserito nella legge 33/2019, sull’inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti che prevedono l’ergastolo

di Patrizia Maciocchi

È legittima la norma che esclude anche il seminfermo di mente dalla possibilità di accedere al rito abbreviato, se il reato commesso è punibile con l’ergastolo. E anche se la condizione di «ridotta rimproverabilità» può incidere sul bilanciamento tra attenuanti ed aggravanti e dunque condurre ad una pena diversa dal carcere a vita.

La Corte costituzionale (sentenza 207) considera infondati i dubbi di incostituzionalità dell’articolo 438, comma 1 bis del Codice di procedura penale, inserito nella legge 33/2019, sull’inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti che prevedono l’ergastolo. Le questioni di legittimità erano state sollevate dalla Corte d’Assise di Bologna, chiamata a pronunciarsi sulla richiesta di rito abbreviato per un parricidio: un omicidio aggravato, punibile con l’ergastolo. Una richiesta respinta sulla base dell’articolo 438, anche dopo il riconoscimento di un vizio parziale di mente. Condizione, secondo il giudice remittente che “equipara” il seminfermo di mente al minore per la diminuita capacità di discernimento. Su questa base il giudice bolognese eccepiva una disparità di trattamento, perché per gli stessi reati i minorenni possono essere giudicati con l’abbreviato.

Ma la discriminazione non c’è. Per il minore imputabile ma non seminfermo di mente, esiste, infatti, una generalizzata impossibilità di applicare l’ergastolo. Mentre la parziale incapacità riscontrata in un maggiorenne, può portare ad una diminuzione di pena, ma resta valida la possibilità di infliggere il carcere a vita.

Il giudice delle leggi, coglie l’occasione per ricordare che la conferma della preclusione, non impedisce di spostare l’attenzione sulle finalità rieducative della pena da applicare all’imputato parzialmente incapace. La funzione di cura e tutela della salute va considerata non tanto nell’ottica dell’accesso più o meno ampio dell’imputato al giudizio abbreviato, ma alla luce delle modalità di esecuzione. Escluso qualunque connotato punitivo, la pena dovrebbe essere tesa a contenere efficacemente la pericolosità sociale del condannato e un adeguato trattamento per le patologie o i disturbi di cui è affetto. Con un sostegno attivo finalizzato al riadattamento alla vita sociale.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©