Separazioni, il provvedimento nullo non giustifica chi non paga l’assegno ai figli minori
La nullità del provvedimento con cui il giudice ha fissato l’assegno di mantenimento per il figlio minorenne non salva dalla condanna il genitore che ometta di versarlo. Del resto, la violazione degli obblighi di assistenza familiare è un reato che scatta a prescindere dall’esistenza o dalla validità di una formale statuizione. Lo puntualizza la Corte di cassazione con la sentenza 5237 del 7 febbraio 2020.
Apre la questione la conferma in appello della condanna inferta a un papà, colpevole di aver privato dei mezzi di sussistenza i due figli minori. Decisione contro la quale l’uomo ricorre per cassazione. Il contributo, marca il legale, era stato posto a carico dell’assistito con un provvedimento dichiarato nullo per un vizio procedurale. Circostanza che, per il difensore, aveva fatto “cadere” la correlazione tra accusa e sentenza e travolto la condanna.
Tesi bocciata dai giudici. L’omessa assicurazione dei mezzi di sussistenza ai figli minori – si legge nella sentenza, che si allinea all’orientamento tracciato dalla stessa Cassazione con la pronuncia 17843/2008 – è configurabile persino in assenza di un provvedimento giudiziale: l’obbligo morale e giuridico di contribuire ai bisogni dei figli grava sui genitori anche in caso di separazione di fatto perché connesso alla procreazione e derivante direttamente dalla legge.
È l’articolo 570, secondo comma, del Codice penale a sanzionare con la reclusione fino a un anno o con la multa da 103 a 1.032 euro il genitore che, a fronte dello stato di bisogno dei figli (sempre presunto con la minore età, non rilevando che alle loro esigenze provveda l’altro genitore: Corte d’appello di Napoli, 4249/2019), non assicuri loro i mezzi per vivere nonostante ne abbia la capacità economica (Tribunale di Trieste, 1145/2019). Solo l’assoluta e comprovata indigenza, difatti, potrà sfociare in assoluzione (Cassazione, 49979/2019).
Va detto, peraltro, che per mezzi di sussistenza non si intendono solo quelli di sopravvivenza (vitto e alloggio) ma tutti quelli che consentano di soddisfare le necessità quotidiane del bimbo (medicinali, vestiari0) indipendentemente dalle pregresse abitudini (Cassazione, 48910/2019).
E allora può dirsi che – se è vero che solitamente la responsabilità penale è legata all’aver “saltato” il pagamento dell’assegno stabilito dal giudice – ci si potrà aspettare una condanna anche quando il dovere di sostenere materialmente la prole non sia stato messo nero su bianco. Conclusione logica, a maggior ragione, nelle ipotesi come quella concreta tenuto conto che un provvedimento, seppur nullo, era stato a suo tempo adottato.
Non aveva sbagliato, quindi, la Corte d’appello nel confermare – vista la minore età dei bambini e la loro supposta condizione di bisogno – la condanna di primo grado, senza farsi condizionare dall’invalità del provvedimento che obbligava il padre a pagare uno specifico mensile. Più che motivata, perciò, nell’ottica di una tutela crescente dei diritti del figlio minorenne e di una stretta rafforzata sull’omesso sostentamento genitoriale, è la soluzione abbracciata dalla Cassazione di respingere il ricorso e cristallizzare la responsabilità penale del papà per aver lasciato i piccoli senza i mezzi di sussistenza.