Servizi, l’invio on line dell’ordine deve specificare se fa scattare un pagamento
L’obbligo di pagare il professionista va espresso sul pulsante di inoltro o su funzione analoga altrimenti il consumatore non è vincolato ad adempiere, ma può successivamente dare conferma di aderire
Il consumatore deve specificatamente essere informato del fatto che se inoltra on line un ordine per ricevere un servizio con il click scatta anche l’obbligo di pagamento. Sussiste lo stesso diritto a essere edotti dell’impegno assunto verso il prestatore anche quando il pagamento sia dovuto solo al verifiicarsi di una data condizione. È quindi necessario che il prestatore di servizi specifichi quando l’inoltro dell’ordine fa scattare l’impegno contrattuale al pagamento. In mancanza di specifica il consumatore non è vincolato all’adempimento che può comunque successivamente confermare. Lo ha affermato la Corte do giustizia con la sentenza sulla causa C-400/22 emessa oggi.
Il caso a quo
La vicenda per la quale è stata domandata alla Cgue l’interpretazione delle norme in materia di contratti conclusi on line proviene dalla Germania, dove un locatario di appartamento a canone mensile superiore al massimale autorizzato dal diritto nazionale aveva chiesto a un’impresa di recupero crediti di reclamare presso i propri locatori l’eccedenza dei canoni. Il cittadino tedesco aveva inoltrato tale ordine tramite il sito Internet del prestatore di servizi da lui prescelto e, prima di cliccare sul pulsante di inoltro dell’ordine, aveva “barrato” una casella di accettazione delle condizioni generali. Però, secondo tali condizioni, quando i tentativi del prestatore per far valere i diritti del cliente vanno a buon fine, questi è tenuto a versare una remunerazione pari a un terzo del canone annuo risparmiato.
Da ciò la controversia nazionale contro il prestatore di servizi avviata dal cliente ignaro delle conseguenze che derivavano dall’aver inoltrato l’ordine on line. La domanda posta davanti al giudice tedesco intendeva affermare che il locatario non avesse validamente incaricato il prestatore. Infatti, il pulsante di inoltro dell’ordine non avrebbe riportato la dicitura «ordine con obbligo di pagamento» (o una formula analoga), come richiederebbe la direttiva sui diritti dei consumatori 2011/83/Ue “sui diritti dei consumatori”.
La risposta della Cgue
Tale normativa sovranazionale impone che il professionista debba espressamente garantire che il consumatore, quando inoltra un ordine, sia posto in condizione di sapere che da tale inoltro deriva un obbligo di pagamento. Quindi nel caso in cui l’attivazione di un pulsante o di una funzione analoga sia necessaria per procedere all’invio dell’ordine tale pulsante (o funzione analoga) deve recare la dicitura - facilmente leggibile - «ordine con obbligo di pagamento» o altra formula analoga, altrettanto inequivocabile rispetto al fatto che dal click scatta l’obbligo per il consumatore di pagare il professionista. In mancanza di tale espressa avvertenza il consumatore non sarà vincolato dal contratto o dall’ordine.
In caso di obbligo condizionato
Infine, veniamo alla questione se tale requisito - di apporre sul pulsante da cliccare una dicitura espressa relativa al conseguente obbligo di pagare il prestatore - sia applicabile anche quando l’obbligo viene in essere solo la verificarsi di una data condizione e non con il semplice inoltro. Sul punto la Corte Ue ha risposto che il professionista è ugualmente vincolato e deve perciò informare, in conformità ai requisiti previsti dalla direttiva, il consumatore - prima dell’inoltro dell’ordine su Internet - del fatto che egli si sottopone con tale ordine a un obbligo di pagamento. Tale obbligo del professionista vige quindi “indipendentemente” dalla questione se l’obbligo di pagamento sia incondizionato oppure se quest’ultimo sia tenuto a pagare il professionista solo dopo l’ulteriore realizzazione di una condizione come il raggiungimento dei propri diritti affidati alla realizzazione di un’attività professionale - andata a buon fine - da parte del prestatore. Per cui se il professionista non ha adempiuto all’obbligo d’informazione il consumatore non è vincolato dall’ordine inoltrato. Ma nulla impedisce, tuttavia, al consumatore di dare successiva conferma al proprio ordine.