Servizi pubblici e giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo
Servizi pubblici - Concessione - Esecuzione del rapporto concessorio - Atti del concessionario - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Art. 133, comma 1, lett. c) c.p.a. – Fattispecie relativa a provvedimenti emanati da gestore di mercato ortofrutticolo comunale.
La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di pubblici servizi, affermata dall'articolo 133, comma 1, lett c), cod. proc. amm.. non investe solo le controversie afferenti al rapporto di concessione ove è immanente l'esplicazione di potestà pubblicistiche in ragione del fatto che la selezione del concessionario e, di più, la disciplina del rapporto, secondo una scala di intensità variabile a misura dell'interesse pubblico perseguendo, costituiscono diretta estrinsecazione del potere autoritativo di cui è investito l'ente concedente, ma abbraccia e si estende anche "ai provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione o dal gestore del servizio in un procedimento amministrativo", rientrandovi, così, anche l'attività provvedimentale che il concessionario pone in essere ai fini dell'erogazione del servizio in favore dei terzi che ne fanno richiesta. (Nel caso di specie la Corte ha affermato la giurisdizione amministrativa sull'istanza inoltrata dal gestore di un mercato ortofrutticolo comunale alla Banca Dati Nazionale Antimafia nonché sulla sua comunicazione di esclusione dal mercato di un concorrente e il relativo diritto di quest'ultimo ad essere autorizzato allo svolgimento dell'attività all'interno di esso)
Corte di cassazione, sezioni unite civili, ordinanza l 9 giugno 2021 n. 16082
Pubblici servizi - Rapporto concessorio - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a - Condizioni - Esercizio di un potere pubblico della PA.
Il Decreto Legislativo n. 104 del 2010, articolo 133, comma 1, lettera c), rimette alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie "in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi". Tuttavia, la circostanza, in sé singolarmente considerata, che la causa abbia ad oggetto un rapporto concessorio non comporta, in via automatica, la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo; ciò che assume rilievo decisivo, invece, è stabilire se la controversia pendente abbia o meno ad oggetto l'esercizio, da parte dell'Amministrazione concedente, di un potere pubblico
Corte di cassazione, sezioni unite civili, ordinanza 11 luglio 2019 n. 18676
Concessione di servizi pubblici - Esecuzione del rapporto concessorio - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Condizioni.
Per radicare la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo non è sufficiente la semplice attinenza della controversia alla materia dei servizi pubblici ma è necessario che abbia a oggetto la valutazione di legittimità di provvedimenti amministrativi espressione di pubblici poteri. Pertanto, restano escluse le controversie concernenti l'inadempimento delle parti rispetto alle obbligazioni assunte che rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario.
Corte di cassazione, sezioni unite civili, Civile, ordinanza 12 gennaio 2021 n. 254
Concessione di servizi pubblici - Esecuzione del rapporto concessorio - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Condizioni.
Il codice del processo amministrativo ha inteso circoscrivere la giurisdizione esclusiva in materia di pubblici servizi alle sole ipotesi in cui l'amministrazione agisca attraverso la spendita di potere autoritativo, così recependo il dictum della Corte costituzionale espresso dalla sentenza n. 204 del 2004, ovvero, attesa la facoltà, riconosciutale dalla legge, di adottare strumenti negoziali in sostituzione del potere autoritativo, se si vale di tale facoltà (la quale, tuttavia, presuppone l'esistenza del potere autoritativo di cui all'art. 11, L. n. 241 del 1990)
Corte di cassazione, Sezioni unite civili, ordinanza 29 ottobre 2020 n. 23908
Per l’intervento del Fondo di garanzia è necessaria la prova del veicolo non identificato
a cura della Redazione Diritto