Sì all’«udienza «scritta» per nominare i consulenti tecnici
Via libera all’udienza civile “scritta” in un procedimento di accertamento tecnico preventivo: la nomina dei consulenti tecnici d’ufficio avviene, anziché in udienza, attraverso il solo scambio con deposito telematico di note scritte. Infatti, la necessità, da parte della ricorrente, di compiere interventi sanitari per il ripristino di funzioni compromesse costituisce idonea causale per la dichiarazione di urgenza del procedimento di nomina dei consulenti tecnici, in base al decreto legge 18/2020 (cura Italia), varato per contenere la diffusione del Covid-19. E l’udienza si può tenere con trattazione scritta anche se coinvolge i Ctu perché sono ausiliari del giudice, iscritti in appositi albi e la cui identità è certa. Lo ha stabilito il Tribunale di Terni con il decreto del 2 aprile (giudice Velletti).
La vicenda
La decisione prende le mosse dal ricorso con cui una donna, che lamentava di aver subito un danno da errore medico, ha chiesto con urgenza la nomina di un collegio peritale perché si potesse svolgere l’accertamento tecnico preventivo prima di compiere gli interventi urgenti per ripristinare le funzioni che sosteneva fossero state compromesse. Un’istanza di trattazione urgente che il Tribunale ha ritenuto fondata.
Per il giudice, inoltre, in questo caso si può procedere con la trattazione scritta. La possibilità è prevista dal decreto cura Italia (articolo 83, comma 7, lettera h), che dispone che le udienze civili che non richiedano la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti possano svolgersi mediante lo scambio e il deposito telematico di note scritte. Norma dettata, scrive il Tribunale, per evitare la presenza fisica in udienza in tutte le ipotesi in cui per il giudice sia possibile avere certezza dell’identità delle parti e della provenienza delle note e degli atti: per questo si può applicare anche per la nomina dei Ctu, in considerazione della qualifica dei consulenti, ausiliari del giudice, della loro iscrizione negli albi, dell’accesso al fascicolo telematico, della certezza della loro identità e della provenienza dei loro atti.
Il giudice, quindi, con il decreto nomina i Ctu, individua il quesito che verrà loro sottoposto e li invita a depositare la nota di accettazione dell’incarico. Inoltre, concede alle difese delle parti un termine per indicare i nominativi dei consulenti di parte, le eventuali istanze di ricusazione dei nominati o di differimento del termine per l’inizio delle operazioni peritali. Infine, il giudice rinvia allo spirare dei termini per tali precisazioni il provvedimento per dare inizio alla consulenza d’ufficio.
Nel quesito, il giudice autorizza i Ctu a visitare la ricorrente «nel rispetto delle tutele previste per evitare i rischi di contagio da Covid 19», a tenere gli incontri con lei, diversi dagli accertamenti sulla persona, e con i consulenti di parte, «con l’utilizzo di modalità di collegamento telematico audio video da remoto (quali teams, Skype o equivalenti concordati con i consulenti di parte)».
Le ricadute
Questo provvedimento detta e specifica, così, le modalità pratiche di funzionamento “da remoto” dell’attività consulenziale, che è di sostegno alla decisione del giudice. Una soluzione innovativa che potrà essere applicata - oltre che alle questioni relative all’accertamento tecnico preventivo di natura sanitaria - anche alle tante “urgenze” che si devono affrontare nelle controversie familiari e che presuppongono l’accertamento delle competenze genitoriali per tutelare, senza ritardi, il diritto alla serena crescita dei minori.
In tali casi sarà necessario specificare, poste le evidenti maggiori e irrinunciabili interazioni dirette tra il Ctu, le parti e i minori, come tutti i momenti di necessario incontro personale debbano essere necessariamente videoregistrati, per costituire elementi valutabili in una dinamica processuale.
Tribunale di Terni, decreto del 2 aprile 2020