Comunitario e Internazionale

Sì alla carta d’identità valida per espatrio ai cittadini residenti in altro Stato Ue

La persona con passaporto del proprio Paese di appartenenza si era vista negare il rilascio di altro documento valido come titolo di viaggio a causa del proprio domicilio all’estero

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di Paola Rossi

La sentenza della Corte Ue sulla causa C-491/21 affronta il tema della cittadinanza europea e le conseguenze legate alla situazione di avere il proprio domicilio in un Pase Ue diverso da quello di origine e appartenenza. E afferma che è illegittimo il rifiuto di uno Stato membro di rilasciare a un proprio cittadino, in aggiunta al passaporto, una carta d’identità quale documento valido per l’espatrio per il solo motivo che egli è domiciliato in un altro Stato membro. Il diritto Ue non impone che gli Stati prevedano due documenti entrambi validi per l’aspatrio. Ma se la legislazione nazionale li prevede lo Stato non può escludere da tale doppio rilascio alcuni dei propri cittadini in base alla circostanza che sono domiciliati in altro Paese membro. Infatti, tale diniego limita il diritto alla libera circolazione all’interno dell’Unione, creando una disparità di trattamento tra i cittadini domiciliati all’estero e quelli domiciliati in tale Stato membro.

Il caso a quo
Dal 2014, un avvocato rumeno è domiciliato in Francia ed esercita le sue attività professionali sia in Francia che in Romania. Nel 2017, egli ha chiesto alle autorità rumene di rilasciargli una carta di identità, semplice o elettronica, quale documento valido per l’espatrio che gli permetta di spostarsi in Francia. Tale domanda è stata respinta con la motivazione che egli è domiciliato all’estero.

L’Alta Corte di cassazione e di giustizia rumena ha sottoposto la questione pregiudiziale alla Corte di giustizia al fine di decidere il ricorso dell’avvocato rumeno.

La soluzione
Nella sua sentenza, la Corte dichiara che il diniego di rilascio di una carta d’identità per il solo motivo che la persona interessata non è domiciliata in Romania costituisce una restrizione al diritto di circolare e soggiornare liberamente all’interno dell’Unione nei confronti dei cittadini rumeni domiciliati in un altro Stato membro.

Infatti, la normativa rumena stabilisce una disparità di trattamento tra i cittadini rumeni domiciliati all’estero e quelli che sono domiciliati in Romania. I primi hanno solamente il passaporto quale documento valido per l’espatrio, mentre i secondi possono avere la carta d’identità e il passaporto.

Conclusioni
Non si può quindi imporre come requisito l’indicazione di un domicilio nello Stato che prevede oltre il passaporto il rilascio di un documento d’indentità valido come titolo di viaggio. Conclude, infatti, la Corte Ue affermando che una tale regola non può trovare giustificazione né nella necessità di dare valore probatorio all’indirizzo del domicilio indicato sulla carta d’identità, né nell’efficacia dell’identificazione e della verifica di tale indirizzo da parte dell’amministrazione nazionale competente.

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