Sì alla iscrizione dell’avvocato in più elenchi dei curatori speciali del minore
Lo ha stabilito il Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Galletti), sentenza n. 87 del 22 marzo 2024, affrontando una questione sulla quale non vi sono precedenti
Il divieto di iscrizione in più albi circondariali (articolo 17, comma 5, della legge n. 247/2012) non si applica alla contemporanea iscrizione in più elenchi dei curatori speciali del minore tenuti dai rispettivi COA circondariali ove l’iscritto abbia propri domicilii professionali, con conseguente illegittimità dell’eventuale contraria norma regolamentare. Lo ha stabilito il Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Galletti), sentenza n. 87 del 22 marzo 2024, affrontando una questione sulla quale non vi sono precedenti.
Il caso specifico era quello di un avvocato iscritto nell’elenco tenuto dal COA di appartenenza che aveva altresì richiesto l’iscrizione nell’elenco tenuto da altro COA, nel cui circondario aveva un domicilio professionale. La domanda era stata rigettata perché il COA aveva ritenuto vietata la contemporanea iscrizione in più elenchi.
Secondo il Cnf, in analogia con quanto espressamente previsto dalla legge con riferimento all’elenco dei delegati alle vendite (articolo 179-ter disp.att.cpc), deve ritenersi che per l’iscrizione nell’elenco dei curatori speciali dei minori non sussista alcun vincolo territoriale, sicché è illegittima l’eventuale previsione regolamentare che consentisse l’iscrizione stessa ai soli avvocati del proprio Foro. In tal modo, infatti, si ostacolerebbe in concreto “il libero esercizio della professione sull’intero territorio nazionale” o comunque si potrebbe minare “in modo illogico ed irrazionale, la par condicio nell’aspirare ad assumere determinati incarichi professionali anche partecipando ad eventuali elenchi previsti e disciplinati in via regolamentare presso Ordini diversi da quello di effettiva iscrizione”.
La decisione ricorda poi che l’elenco dei curatori speciali del minore non è espressamente previsto dalle legge, né – come visto - vincola il Tribunale locale a scegliere, ai fini della relativa nomina, un avvocato ivi iscritto. Ciononostante, prosegue il Cnf esso rientra nelle funzioni di tenuta albi, registri ed elenchi che la legge professionale ha affidato, con clausola finale attributiva del potere ampia ed omnicomprensiva, agli Ordini circondariali, i quali - nel silenzio della legge - possono quindi prevedere i requisiti necessari per accedere a tale elenco atipico, nel rispetto però dei principi generali dell’Ordinamento.
Sebbene poi la mancata inclusione nell’elenco dei curatori speciali del minore tenuto dal COA non impedisca all’avvocato di essere comunque nominato dal Tribunale, sussiste in ogni caso l’interesse giuridicamente tutelato dell’avvocato stesso a farne parte per dimostrare la propria competenza specifica e ciò incide certamente sull’interesse ad impugnare il provvedimento di esclusione sotto lo specifico profilo della sua concreta idoneità a incidere sfavorevolmente in modo definitivo sulla sfera giuridica del destinatario, anche solo in termini di perdita di chance.
Infine, il CNF afferma la propria giurisdizione speciale esclusiva in relazione ai reclami avverso i provvedimenti conclusivi ed i relativi atti procedimentali che concernono l’iscrizione e la cancellazione da albi, elenchi e registri forensi, a prescindere dalla consistenza della situazione giuridica soggettiva in contesa (diritto o interesse legittimo).
Il Consiglio nazionale forense ha così disapplicato il regolamento vigente per la formazione e la tenuta dell’elenco degli avvocati abilitati alla funzione di curatore speciale del minore adottato dall’Ordine degli Avvocati di Busto Arsizio e disposto che il locale Consiglio dell’Ordine degli Avvocati provveda all’iscrizione della ricorrente nell’elenco degli avvocati abilitati alla funzione di curatore speciale.