Immobili

Solo il condomino delegante è legittimato a far valere i vizi della delega assembleare

Lo ha ribadito il Tribunale di Bari con sentenza n. 1766 pubblicata il 9 maggio 2023

di Fulvio Pironti

Solo il condomino delegante è legittimato a far valere gli eventuali vizi della delega assembleare scritta, non anche gli altri condòmini essendo il rapporto fra delegante e delegato disciplinato dalle regole generali sul mandato. E' il principio ribadito dal Tribunale di Bari con sentenza n. 1766 pubblicata il 9 maggio 2023.

Il caso
Un condomino chiedeva al tribunale barese l'accertamento e la declaratoria di nullità e/o annullabilità della delibera assembleare ritenendola inficiata in quanto approvata in difetto dei requisiti relativi alle deleghe rilasciate da alcuni condòmini. Il condominio si costituiva eccependo la carenza di legittimazione attiva dell'impugnante a far rilevare vizi concernenti la partecipazione dei condòmini all'assemblea.

Le ragioni decisorie
Il decidente ha respinto le lagnanze sollevate dall'impugnante volte a ritenere violato il quorum sul rilievo che le deleghe assembleari conferite da taluni condòmini non vi fossero o, se esistenti, viziate.
Ha preliminarmente distinto i vizi che importano l'annullabilità della delibera e quelli che determinano la nullità. A tal proposito, la Suprema (Sezioni Unite n. 4806/2005) ha chiarito che la nullità è riservata alle ipotesi deliberative più radicali (decisioni privi di elementi essenziali, o aventi oggetto estraneo alle competenze assembleari, o aventi oggetto illecito) mentre i vizi residuali comportano l'annullabilità. I princìpi generali che disciplinano il diritto civile attestano che il vizio di annullabilità non è rilevabile d'ufficio essendo legittimato a dedurlo soltanto il soggetto che ha interesse a farlo valere (legittimazione relativa).
La giurisprudenza afferma che le delibere assembleari viziate per la omessa convocazione di un avente diritto sono soggette alla sanzione della annullabilità. Il dato normativo riformato (articolo 66 delle Disposizioni attuazione C.c.) suggella la omessa convocazione di un condomino come motivo di annullamento della decisione assembleare. Va applicato l'articolo 1441 del Codice civile secondo cui l'annullamento può essere chiesto solo dalla parte nel cui interesse è stabilito dalla legge, perciò il condomino adunato non ha titolo ad opporre la delibera per la omessa convocazione di altri condòmini (in tali sensi, vd. Cassazione n. 8520/2017).

La delega
La delega integra, sotto un versante giuridico, un rapporto contrattuale fra condomino-delegante e delegato disciplinato, in assenza di disposizioni specifiche, dalle norme in tema di mandato. La giurisprudenza sostiene che soltanto il condomino delegante (o quello che si ritiene falsamente rappresentato) sia legittimato a far valere gli eventuali vizi della delega. I restanti condòmini, invece, sono estranei a tale rapporto per cui resta preclusa ogni contestazione (sul punto, cfr. Cassazione n. 16673/2018).
Invero, qualora un condomino impugni una delibera assumendo che sia stata adottata in forza di delega viziata (voto incidente sulla regolarità costitutiva dell'assemblea o sul raggiungimento della maggioranza deliberativa prescritta dalla legge o dal regolamento di condominio) occorre considerare che i rapporti fra delegato e delegante andranno disciplinati in base alle disposizioni sul mandato.
L'operato del delegato non è nullo, né tantomeno annullabile. E' solo inefficace nei confronti del condomino mandante fino alla sua ratifica. L'inefficacia è, però, rilevabile solo su eccezione del condomino delegante, non anche d'ufficio dal giudice. Ciò è coerente con i princìpi giurisprudenziali in tema di falsus procurator atteso che il negozio perfezionato è inefficace nei confronti del delegante sino ad eventuale ratifica. Ne discende che l'impugnante non è legittimato a far valere il profilo di annullabilità della opposta delibera assembleare. Non ha titolo a muovere contestazioni inerenti la partecipazione all'assemblea di altri intervenuti tramite delega.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©