Penale

Sorveglianza speciale, gratuito patrocinio anche per le domande di permesso

Ininfluente che l’istanza possa essere redatta personalmente dal soggetto interessato

immagine non disponibile

di Patrizia Maciocchi

Nel patrocinio a spese dello Stato il Tribunale non può negare la liquidazione al legale per l’attività per la quale la difesa tecnica non è prevista come obbligatoria. Partendo da questo principio la Cassazione (sentenza 23133) accoglie il ricorso dell’avvocato che aveva incassato un no al compenso, perché il Tribunale non considerava riconducibile ad un’attività di difesa l’istanza di permessi ad allontanarsi dal domicilio avanzata per conto di un cliente sottoposto alla sorveglianza speciale. Per i giudici di merito, infatti, le richieste potevano essere redatte e presentate direttamente dal soggetto interessato. Conclusione - per la Suprema corte - non condivisibile perché in contrasto con l’intento del legislatore e con i principi costituzionali sul diritto di difesa.

Il testo unico sulle spese di giustizia (Dpr 115/2002, articoli 74 e 75) assicura la difesa alle persone non abbienti non solo nel processo civile, ma anche negli affari di volontaria giurisdizione, sempre che l’interessato «debba o possa essere assistito da un difensore». La difesa tecnica è dunque possibile non solo quando la presenza dell’avvocato è imposta dal procedimento trattato, ma anche quando dipende dalla libera scelta dell’interessato.

La conclusione raggiunta, oltre a derivare dalla corretta lettura della legge è in linea con le finalità dell’istituto del patrocinio a spese dello Stato. Un beneficio teso ad assicurare alle persone non abbienti un accesso alla tutela in modo pieno e consapevole e «in posizione di parità con quanti dispongono dei mezzi necessari». Posizione di parità che, nel caso in cui la parte piò stare in giudizio personalmente, si traduce nell’opportunità di avvalersi della consulenza e dell’assistenza di un avvocato per tutelare, in modo considerato più adeguato, i propri interessi. Questi principi di carattere generale sul diritto di difesa, sono certamente estensibili alla sorveglianza speciale, un istituto “procedimentalizzato” da specifiche norma di legge come il Codice antimafia. Se passasse la linea sostenuta dai giudici di merito, - conclude la Cassazione - per coerenza dovrebbero essere considerate fuori dall’attività difensiva anche la redazione della richiesta di riesame o dell’appello da parte del difensore nel processo penale, attività consentite anche all’imputato dal Codice di rito penale. La Cassazione boccia poi anche il secondo motivo che aveva indotto il Tribunale a negare la liquidazione: la mancata allegazione delle richieste di autorizzazione. Sul punto la Suprema corte chiarisce che il magistrato doveva liquidare anche se la documentazione non era allegata, perché poteva essere reperita nel fascicolo che si trovava nella sua disponibilità.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©