Penale

Spaccio in danno di minori: inapplicabile la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto

Per la prima volta la Cassazione con sentenza n. 3242 ha escluso l'invocabilità della speciale causa di non punibilità in questi casi

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di Aldo Natalini

In materia di reati concernenti gli stupefacenti, il riconoscimento dell’aggravante di cui all’articolo 80, comma 1, lettera a), del Dpr 309/1990, per fatti di spaccio commessi in danno di persone minori, ancorché contestati nell’ipotesi lieve ex articolo 73, comma 5, preclude l’applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, poiché determina il superamento del limite massimo di cinque anni previsto dall’articolo 131-bis, comma 1, del Cp.

Così la sentenza n. 3242/2021, depositata lo scorso 27 gennaio, con cui la Terza Sezione penale della Cassazione – per la prima volta (non constano precedenti in termini) – ha escluso l’invocabilità della speciale causa di non punibilità nei casi di contestazione e ritenuta sussistenza della circostanza aggravante della consegna di sostanze stupefacenti a persone di minore età, anche se “abbinata” alla fattispecie di lieve entità (sull’astratta compatibilità dell’aggravante in questione con l’attenuante – ora divenuta ipotesi autonoma – del fatto di lieve entità, vedi già Cassazione, sezioni Unite penali, n. 35737/2010, Ced 247912, secondo cui il giudice deve valutarne la compatibilità caso per caso, tenendo conto di tutte le specifiche e concrete circostanze nelle quali la cessione a minore si realizza; negli stessi termini vedi anche sezione V penale, n. 22123/2009, Ced 244145).

 

Il dictum: il superamento del limite quinquennale

La Suprema Corte ha oggi ritenuto preclusiva la contestazione e la ritenuta sussistenza dell’aggravante speciale di cui all’articolo 80 del Dpr 309/1990, ove alla lettera a) si prevede, tra l’altro, che le pene previste per i delitti di cui all’articolo 73 sono aumentate da un terzo alla metà nei casi in cui le sostanze stupefacenti e psicotrope sono consegnate o comunque sono destinate a persona di età minore (sulla configurabilità dell’aggravante anche in caso di semplice dazione al minorenne, indipendentemente dalla diversa destinazione che la droga possa eventualmente avere, vedi Cassazione, sezione III, n. 49571/2016, Ced 265590).

Trattasi – spiega la Corte regolatrice nella sentenza in esame – di circostanza ad effetto speciale che, ai sensi del comma 5 dell’articolo 131-bis del Cp, va apprezzata ai fini della determinazione del limite massimo di pena quinquennale previsto nel comma 1 dello stesso articolo 131-bis.

Ebbene, per effetto dell’applicazione dell’aumento massimo della metà della pena edittale massima di quattro anni di reclusione prevista dal reato di cui all’articolo 73, comma 5, del Dpr 309/1990 – avente natura autonoma, caratterizzata per la minima offensività sociale (ex multis, da ultimo, Cassazione, sezione VI penale, n. 20326/2020, in motivazione; sezione IV, n. 38381/2019, Ced 277186; sezione III penale, n. 28375/2019, Ced 276356) – la pena detentiva massima applicabile alla fattispecie del fatto di lieve entità sale a sei anni di reclusione, superiore al suddetto limite di cinque anni.

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