Professione e Mercato

Spese giustizia, indagini a Gdf solo se complesse

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di Ivan Cimmarusti

Sulle spese di giustizia non pagate la competenza dell’accertamento, demandato dal Tribunale di Sorveglianza, è degli organi finanziari territoriali o, solo nei casi di indagini complesse, della Guardia di finanza.

Lo chiarisce la circolare del Corpo 346186 del 22 novembre scorso, inviata al comando Tutela economia e finanzia e ai comandi regionali. Il documento, firmato dal III Reparto delle Fiamme gialle, è stato predisposto a seguito di una serie di «richieste di accertamenti patrimoniali e finanziaria finalizzati a verificare lo stato di effettiva insolvibilità dei debitori di pene pecuniarie», secondo l’articolo 238 bis del Dpr 30 maggio 2002, istituito con la legge di Bilancio del 2018.

La circolare chiarisce che «il Corpo non è legittimato a eseguire indagini finanziarie su richiesta del Tribunale di sorveglianza». L’intervento della Guardia di finanza, in questo caso, è limitato ad apposite deleghe investigative rilasciate dalle procure della Repubblica. «Escluso il ricorso alle indagini finanziarie – si legge nel documento – si reputa opportuno formulare alcune osservazioni anche con riguardo agli accertamenti diversi da quelli di carattere bancario e finanziario». In tale senso «si ritiene necessario che le interlocuzioni sulla specifica tematica con i Tribunali di sorveglianza siano orientate a far veicolare al Corpo i soli accertamenti patrimoniali connotati da un carattere spiccatamente investigativo, quali sono certamente quelli che appartengono all’alveo delle indagini di polizia giudiziaria e, in generale, di ogni attività di ricerca a repressione di comportamenti illeciti che attentano gravemente agli interessi finanziaria dello Stato e degli alti enti pubblici e al regolare funzionamento dei mercati».

In tutti gli altri casi, invece, saranno chiamati gli «uffici della pubblica amministrazione» che sono comunque depositari di tutti i dati finanziari e patrimoniali del debitore, i quali dovranno svolgere i cosiddetti «accertamenti a carattere statico».

Questa considerazione, conclude il documento delle Fiamme gialle, «ovviamente non osta acché, a fronte di condotte di particolare gravità e insidiosità che richiedano il ricorso agli strumenti investigativi propri di una forza di poliuzia, gli Uffici finanziari sollecitino, a loro volta, l’intervento del Corpo».

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