Giustizia

Stabilizzazione, concorsi e pignoramenti - Le misure del Cdm sulla Giustizia

Incentivi per i dipendenti in linea con gli obiettivi del Pnrr; stabilizzazioni e nuovi concorsi; ma anche la modifica della disciplina dei pignoramento di crediti verso terzi, interventi in materia di giustizia riparativa

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di Francesco Machina Grifeo

Lo schema di decreto legge approvato ieri dal Consiglio dei ministri, al Capo VI prevede una serie di misure in materia di Giustizia. In particolare, si introducono misure per il reclutamento e la stabilizzazione di personale; misure per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal PNRR e incentivi ai dipendenti. Inoltre, si provvede a modificare la disciplina in materia di pignoramento di crediti verso terzi, oltre all’avvio della digitalizzazione del casellario giudiziario. Previste anche modifiche in tema di giustizia riparativa.

Per quanto concerne la stabilizzazione del personale, nella bozza in ingresso ancora soggetta a verifiche, viene introdotto un articolo 16-bis nel Dl 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, secondo cui a decorrere dal 1° luglio 2026 il Ministero della giustizia è autorizzato a stabilizzare nei propri ruoli i dipendenti assunti a tempo determinato che hanno lavorato per almeno ventiquattro mesi continuativi nella qualifica ricoperta e risultano in servizio alla data del 30 giugno 2026, previa selezione comparativa sulla base dei distretti territoriali e degli uffici centrali, nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e dei posti disponibili in organico, con possibilità di scorrimento fra i distretti.

Sempre in deroga, a decorrere dal 1° luglio 2026 il Segretariato generale della Giustizia amministrativa è autorizzato a procedere, nel limite di centodieci unità da inquadrare nell’area dei funzionari del vigente CCNL Comparto Funzioni Centrali e di undici unità da inquadrare nell’area degli assistenti del medesimo CCNL e con corrispondente incremento della dotazione organica del personale amministrativo della Giustizia amministrativa, alla stabilizzazione nei propri ruoli, previa selezione comparativa, dei dipendenti assunti a tempo determinato che hanno lavorato per almeno ventiquattro mesi continuativi nella qualifica ricoperta e risultano in servizio alla data del 30 giugno 2026.

L’attuale articolo 26 prevede poi “Incentivi per gli uffici giudiziari per il conseguimento degli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza”. In particolare, il Ministero della giustizia rileva, per ciascun ufficio giudiziario, la percentuale di riduzione dei procedimenti civili pendenti per ciascuna delle annualità di attuazione del PNRR e procede all’individuazione dei corrispondenti obiettivi annuali. Mentre l’incentivo per il personale amministrativo è erogato “sulla base del grado di conseguimento degli obiettivi annuali individuati”. Gli incentivi sono corrisposti al personale amministrativo, nell’ambito di ciascun ufficio, sulla base dei criteri previsti dalla contrattazione integrativa relativa all’utilizzo del fondo risorse decentrate.

Nella bozza risulta poi ancora in corso di elaborazione l’articolo 25 recante “Disposizioni in materia reclutamento di magistrati ordinari” ma l’annunciato concorso straordinario riservato ad avvocati e giudici onorari non sembrerebbe previsto.

L’articolo 26 invece contiene “Disposizioni in materia reclutamento dei magistrati tributari”. In sintesi, il Ministero dell’economia e delle finanze, sentito il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, bandisce un concorso per il reclutamento di 68 unità di magistrati. La prova preselettiva consiste nella soluzione di settantacinque quesiti a risposta multipla da risolvere nel tempo massimo di sessanta minuti, attinenti alle materie di diritto civile, diritto processuale civile, diritto tributario, diritto processuale tributario e diritto commerciale. Sono esonerati dalla prova preliminare ed ammessi comunque alla prova scritta:

 a) i giudici tributari in ruolo;

 b) i magistrati ordinari, militari, amministrativi e contabili;

c) i procuratori e gli avvocati dello Stato;

d) i candidati diversamente abili con percentuale di invalidità pari o superiore all’ottanta per cento.

L’articolo 27 reca invece “Disposizioni in materia di pignoramento di crediti verso terzi” e modifica il codice di procedura civile. All’articolo 546, primo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Dal giorno in cui gli è notificato l’atto previsto nell’articolo 543, il terzo è soggetto agli obblighi che la legge impone al custode relativamente alle cose e alle somme da lui dovute, nei limiti dell’importo del credito precettato aumentato di 1.000,00 euro per i crediti fino a 1.100,00 euro, di 1.600,00 euro per i crediti da 1.100,01 euro fino a 3.200,00 euro e della metà per i crediti superiori a 3.200,00 euro.».

Dopo l’articolo 551, viene poi inserito un nuovo articolo il 551-bis “Efficacia del pignoramento di crediti del debitore verso terzi”. In cui tra l’altro si prevede che se non è stata già pronunciata l’ordinanza di assegnazione delle somme o sia già intervenuta l’estinzione o la chiusura anticipata del processo esecutivo, il pignoramento di crediti del debitore verso terzi perde efficacia decorsi dieci anni dalla notifica al terzo del pignoramento o della dichiarazione di interesse.

L’articolo 28 contiene modifiche al Dpr 14 novembre 2002, n. 313 in materia di casellario giudiziale. Ferme le competenze dell’Ufficio del casellario centrale, la DGSIA:

a) raccoglie e conserva i dati immessi nel sistema del casellario giudiziale e dei carichi pendenti, trattando separatamente quelli delle iscrizioni relative ai minorenni;

 b) raccoglie e conserva i dati immessi nell’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e nell’anagrafe dei carichi pendenti delle sanzioni amministrative dipendenti da reato;

c) conserva i dati raccolti adottando le più idonee modalità tecniche al fine di consentirne l’immediato utilizzo per la reintegrazione di quelli eventualmente andati persi;

d) conserva a fini statistici, in modo anonimo, i dati eliminati;

 e) gestisce le modalità tecniche di funzionamento del sistema relative all’iscrizione, eliminazione, scambio, trasmissione e conservazione dei dati nelle procedure degli e tra gli uffici;

f) adotta le iniziative tecniche necessarie per garantire il pieno svolgimento delle funzioni del casellario giudiziale, del casellario dei carichi pendenti, dell’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, dell’anagrafe dei carichipendenti delle sanzioni amministrative dipendenti da reato;

 g) assicura l’accreditamento alla PDND della base dati del casellario giudiziale, dei carichi pendenti, dell’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, dell’anagrafe dei carichi pendenti delle sanzioni amministrative dipendenti da reato.

Infine, l’articolo 29 interviene sulla giustizia riparativa modificando il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, apportando le seguenti modificazioni: a) all’articolo 92: 1) al comma 1, le parole: «di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del 31 dicembre 2023»; 2) al comma 2, le parole: «nell’ultimo quinquennio» sono sostituite dalle seguenti «nel quinquennio precedente il 31 dicembre 2023» e le parole «di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti «del 31 dicembre 2023». b) all’articolo 93, comma 1, le parole: «di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del 31 dicembre 2023».

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