Il CommentoComunitario e Internazionale

Su Mae ed estradizione la Corte di giustizia affronta tre diverse questioni

Va concesso al Paese di appartenenza di decidere se procedere direttamente all'azione penale e se emettere un mandato di arresto

di Paola Rossi

Con tre diverse sentenze contemporanee la Corte di giustizia dell'Unione europea affronta tre profili diversi in materia di mandato d'arresto europeo .

Con la sentenza sulla causa C-398/19 la Corte Ue ha chiarito come deve agire uno Stato membro quando riceve domanda di estradizione di un cittadino Ue che si trovi nel proprio territorio, ma che abbia la cittadinanza di un altro Stato membro. Il cittadino dell'Unione europea può essere estradato verso uno Stato terzo - solo previa consultazione dello Stato membro di cui ha la cittadinanza - al fine di mettere le autorità del Paese di cui si ha la cittadinanza di decidere se procedere esse stesse all'esercizio dell'azione penale o di emettere un mandato di arresto europeo. Nell'ambito di tale consultazione, allo Stato membro di cittadinanza devono essere trasmessi, dallo Stato membro richiesto dell'estradizione, tutti gli elementi di diritto e di fatto comunicati nella domanda di estradizione e deve essere concesso un termine ragionevole per emettere un eventuale mandato d'arresto europeo nei confronti di tale cittadino.

In materia, invece, di Mae emesso per eseguire la pena contro condannati latitanti, la sentenza sulla causa C-416/20 PPU afferma che l'esecuzione non può essere rifiutata solo perché manca l'assicurazione che lo Stato di emissione ripeterà il processo al quale l'arrestato si è consapevolmente sottratto. L'esecuzione del Mae per l'esecuzione della pena detentiva non può perciò essere negata nel caso in cui l'arrestato abbia ostacolato la propria citazione e non sia comparso di persona al processo, essendo invece fuggito nello Stato membro di esecuzione del Mae. Ma - conclude la Corte - anche in un caso simile va però garantito che lo Stato membro di emissione del Mae rispetti le disposizioni Ue in materia di diritto a un nuovo processo.

Infine, con la sentenza sulle cause riunite C-354/20 PPU e C-412/20 PPU, la Cgue affronta un caso di attualità, il rispetto delle garanzie di indipendenza delle autorità nazionali e dei diritti fondamentali. Al centro la Polonia, come Stato Ue più volte messo in discussione sulle garanzie suddette. La Cgue precisa che l'esistenza di elementi sintomatici di carenze sistemiche o generalizzate concernenti l'indipendenza della giustizia in Polonia o dell'aggravamento di tali carenze non giustifica, di per sé, che le autorità giudiziarie degli altri Stati membri rifiutino di eseguire i mandati d'arresto europei emessi da un'autorità giudiziaria polacca. E specifica: "tuttavia, l'esecuzione di un mandato d'arresto europeo emesso da un'autorità giudiziaria polacca dev'essere rifiutato se, alla luce della situazione individuale della persona interessata, della natura del reato contestato e del contesto fattuale dell'emissione del mandato d'arresto, esistono motivi seri e accertati per credere che, a causa di tali carenze, la suddetta persona corra un rischio reale, una volta consegnata alle autorità, che il suo diritto ad un processo equo sia violato".