Immobili

Sull’Imu dei coniugi l’incognita accertamento

Il decreto 146 non è retroattivo e quindi non risolve il problema delle annualità pregresse

di Giuseppe Debenedetto

La nuova norma pensata per risolvere la questione dell’Imu in caso di coniugi residenti in due Comuni diversi non scioglie tutti i nodi applicativi, in particolare per l’accertamento delle annualità pregresse.

Il tema ha alimentato un cospicuo contenzioso originato dalla circolare 3/DF/2012, che consente di esonerare entrambe le abitazioni. Soluzione non condivisa dalla Cassazione, secondo cui l’esonero non spetta a nessuno dei due coniugi. Il legislatore è intervenuto nella conversione del Dl 146/2021, estendendo l’applicabilità della norma al caso degli immobili situati «in Comuni diversi», esonerando un solo immobile «scelto dai componenti del nucleo familiare».

La disposizione non ha efficacia retroattiva e lascia quindi irrisolta la questione della disciplina applicabile alle annualità pregresse, su cui la Corte costituzionale si pronuncerà dopo l’udienza fissata per il 23 marzo. Nel frattempo va deciso come impostare l’azione di recupero, almeno per l’anno 2016 che può essere accertato entro il 26 marzo applicando la proroga di 85 giorni ex articolo 67 del Dl 18/2020.

Escludendo l’orientamento del Mef, restano in campo due interpretazioni: quella restrittiva (nessuna delle due abitazioni va esonerata) e quella intermedia che riconosce l’esonero a una sola abitazione. Quest’ultima, costituzionalmente orientata, troverebbe conferma in diverse pronunce della Cassazione, secondo cui va individuata l’abitazione nella quale sussiste la «dimora abituale» del nucleo familiare (n. 28535/2020 e n. 2194/2021).

Ma il presunto superamento di letture restrittive da parte della Cassazione non è pacifico, perché diverse pronunce (tra cui la 17408/2021 e la 20686/2021) sono riferite all’Ici e non all’Imu per cui il riferimento alla «dimora abituale», se può apparire coerente con la disciplina Ici (dove la residenza anagrafica è una presunzione relativa, superabile con la dimostrazione dell’effettiva dimora), non lo è altrettanto per l’Imu, in cui la definizione di abitazione principale richiede la coesistenza, di dimora abituale e «residenza anagrafica» (come presunzione assoluta, non più relativa).

Pur considerando le recenti aperture della Cassazione (n. 893/2022 e n. 1199/2022), applicare l’orientamento «costituzionalmente orientato» significherebbe attribuire alla norma del Dl 146/2021 un’efficacia retroattiva, in contrasto con la soluzione legislativa.

Almeno fino alla pronuncia della Corte Costituzionale, si dovrebbe propendere per una lettura restrittiva, escludendo l’esonero per entrambe le abitazioni ma evitando di applicare le sanzioni, come affermato dal Mef a Telefisco 2022.

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