Supercondominio: per i danni a condomini vale la responsabilità solidale
In questo modo si evita al creditore di dover agire coattivamente contro tutti i debitori "pro quota"
In caso di infiltrazioni provocate da un supercondominio a un condomino, quest'ultimo sarà soddisfatto dalla somma richiesta a tutti i condomini. Solo in un secondo momento l'assemblea condominiale individuerà i condomini effettivamente interessati dalla perdita per rifarsi contro costoro economicamente. Lo precisa la Cassazione con l'ordinanza n. 9467/23.
Secondo i Supremi giudici in una controversia, come quella in esame, attinente al risarcimento dei danni provocati da cosa in custodia di proprietà condominiale, opera, la regola della responsabilità solidale ex articolo 2055, comma 1, del codice civile, norma che realizza un rafforzamento del credito, evitando al creditore di dover agire coattivamente contro tutti i debitori "pro quota", anche quando il danneggiato sia - come ancora nella specie - un condomino, equiparato a tali effetti a un terzo danneggiato rispetto agli altri condomini, sicché i singoli condomini devono intendersi solidalmente responsabili rispetto ai danni derivanti dalla violazione dell'obbligo di custodia.
La ratio dell'articolo 2055 Cc
Essendo, dunque, oggetto di questa lite unicamente l'adempimento dell'obbligo risarcitorio per i danni a una proprietà esclusiva causati da infiltrazioni di umidità provenienti da una cosa comune a cagione della sua mancata manutenzione, esso soggiace alla regola della responsabilità solidale ex articolo 2055, comma 1, del codice civile gravante sui singoli condomini che erano proprietari delle unità immobiliari al momento del fatto dannoso. Sarà poi l'assemblea condominiale, nell'ambito delle sue attribuzioni di approvazione dei lavori di manutenzione e di ripartizione delle relative spese, a suddividere le stesse alla stregua dell'articolo 1123 del codice civile, individuando coloro che siano obbligati a contribuirvi in ragione della comproprietà delle parti comuni dell'edificio.