Penale

Tentata violenza proporre incontri al minore dopo intensi rapporti "a distanza" a sfondo sessuale

L'imputato chiedeva la derubricazione nel reato di molestia perchè gli incontri non si sarebbero mai verificati

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di Paola Rossi

Se un adulto propone incontri, mai verificatisi, a un giovane non ancora quattordicenne, dopo un intenso rapporto telematico e telefonico a sfondo sessuale, commette il reato di atti sessuali con minore, ex articolo 609 quater del Codice penale, anche se solo nella forma del tentativo. La sentenza n. 28454 depositata oggi dalla Cassazione penale ha, infatti, confermato la misura cautelare per il tentato reato di atti sessuali con minore nei confronti dell'imputato che chiedeva la derubricazione nel reato di molestia confessando che di fatto gli incontri non si sarebbero mai verificati, neanche in futuro, in quanto gliene mancava "il coraggio".

Molestie - La Corte spiega che non si può parlare di semplice molestia quando scopo dell'induzione del minore è quello di coinvolgerlo nel concreto compimento di atti sessuali. La consumazione di tali atti non vi è stata nel caso concreto, determinando l'inquadramento della responsabilità penale nella forma del tentativo. Al contrario, il mero reiterato invito al minore alla consumazione di atti sessuali non integra il tentativo di atti sessuali con minore, ma può rientrare nella fattispecie della molestia. Ma nella vicenda non è ravvisabile un "mero invito" da parte del ricorrente che oltre a proporre incontri "di persona" induce da tempo il minore, attraverso telefono o internet, a inviare foto che lo ritraggano nudo e in pose sessuali. In particolare, il fine di consumare sesso col minore emerge dalla proposta avanzata "a distanza" di realizzare concretamente il contenuto delle interlocuzioni avvenute tramite telefono o rete telematica. E nel caso specifico vi era stato ampio scambio tra i due soggetti culminato nella proposta da parte dell'imputato di ben due incontri in specifico luogo appartato col fine esplicitato di consumare atti sessuali. Per i giudici si è trattato, in sintesi, di atti inequivocabilmente diretti a compromettere la sfera sessuale della vittima non ancora quattordicenne, in particolare attraverso la concretezza delle proposte di incontro. Dacui il tentato abuso sessuale.

Adescamento - La Cassazione spiega, che in un caso come questo non è configurabile neanche l'ipotesi di reato di adescamento di minori, come previsto dalla Convenzione di Lanzarote e trasfuso nell'articolo 609 undicies del Codice penale. Infatti, si tratta di adescamento quando il minore è oggetto di artifici, lusinghe o minacce predisposti a carpirne la fiducia al fine della successiva commissione di reati-fine a sfondo sessuale.

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