Trasporto armi senza preavviso, confisca in Cassazione anche se il reato è oblato
La decisione arriva dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 5 del 2023; non è dunque richiesto il rinvio alla Corte di appello se non è richiesto un ulteriore accertamento dei fatti
A seguito di oblazione del reato, la Cassazione, su ricorso della Procura, può disporre direttamente la confisca delle armi “spostate” in assenza del dovuto preavviso, senza dunque rinviare al giudice di merito. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 13326/2024.
Il Gip di Genova aveva dichiarato il non luogo a procedere (in ordine al reato di cui agli artt. 38 e 58 Rd 773 del 1931) nei confronti di un imputato accusato di aver trasferito le armi da lui legalmente detenute - 3 fucili, 1 carabina e una pistola - in assenza della prescritta denuncia, entro le 72 ore, all’Autorità di P.S., perché il reato era estinto a seguito di oblazione. Contro questa decisione ha proposto ricorso il Procuratore Generale presso fa Corte d’appello di Genova, deducendo la violazione dell’art. 6 della legge n. 152 del 1975, con riferimento alla mancata confisca.
La Prima sezione penale ricorda che la Corte costituzionale (5/2023) ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità dell’art. 6 della legge 22 maggio 1975, n. 152 «nella parte in cui impone al giudice di disporre la confisca delle armi anche in caso di estinzione del reato per oblazione», e «nella parte in cui prevede come obbligatoria la confisca delle armi anche in relazione alla contravvenzione di cui dell’art. 38 del r.d. n. 733/1931». Muovendo dalla natura “essenzialmente preventiva, anziché punitiva” della confisca, il Giudice delle Leggi ha osservato che la ratio dell’obbligo di comunicare all’autorità di pubblica sicurezza il trasferimento, “risieda nella necessità di garantire che tale autorità abbia in qualsiasi momento contezza del luogo in cui l’arma è detenuta, anche al fine di effettuare i controlli ritenuti opportuni”. La norma, in sintesi, mira a garantire la “piena tracciabilità dell’arma”, secondo quanto stabilito anche dal diritto dell’Unione europea (direttiva 2021/555/UE, sul controllo dell’acquisizione e della detenzione delle armi).
La Consulta rimarca tuttavia che, laddove la confisca sia imposta dal giudice con la sentenza che dichiara l’estinzione per intervenuta oblazione della contravvenzione (artt. 17 e 38 Tulps), è necessario che il provvedimento oblatorio sia pronunciato all’esito dell’accertamento dei presupposti che ne giustificano l’applicazione.
Resta il problema, scrive la Cassazione, di valutare se la confisca possa essere disposta in sede di legittimità, ovvero se sia necessario annullare la sentenza con rinvio alla Corte d’Appello. Sul punto la Corte richiamata la recente legge 23 giugno 2017 n. 103 che ha ulteriormente ampliato i casi in cui è consentito l’annullamento senza rinvio laddove non risultino “necessari ulteriori accertamenti di fatto”.
In definitiva, per la Prima sezione penale va affermato che: “anche a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 5 del 2023, che nel rigettare la questione di illegittimità costituzionale dell’art. 6 della legge n. 152 del 1975, nella parte in cui impone al giudice di disporre la confisca delle armi anche in caso di estinzione del reato per oblazione, ha indicato come interpretazione costituzionalmente orientata della norma scrutinata quella per la quale la confisca delle armi, oggetto del reato, non può essere disposta a fronte di pronuncia di proscioglimento se il giudice non accerti la sussistenza del reato e la sua ascrivibilità all’imputato, è consentito alla Corte di cassazione, investita dell’impugnazione del pubblico ministero, di disporre l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la confisca delle armi quando emerga dalla sentenza stessa e dagli atti richiamati l’accertamento in punto di fatto ed in contraddittorio con la difesa del presupposti applicativi della confisca stessa, sicché il rinvio al giudice di merito risulti superfluo ai sensi dell’art. 620, lett. l), cod. proc. pen.”.
Tornando al caso specifico, il fatto contestato si può ritenere acclarato, dandosene atto nella stessa istanza di ablazione. Del resto, a seguito di emissione di un decreto penale di condanna, il Giudice del merito ha dato riscontro positivo alla richiesta di oblazione “con ciò escludendo la sussistenza nel caso di specie di elementi per addivenire ad una sentenza di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 co.2 cod. proc. pen.”. Sussistono dunque i presupposti, che rendono superfluo il rinvio al giudice di merito, e che consentono alla Cassazione di disporre la confisca delle armi.