Comunitario e Internazionale

Tribunale Ue: no alla registrazione del marchio “Pablo Escobar”

Il Tue, sentenza nella causa T-255/23, ha respinto il ricorso della società Escobar Inc., con sede a Porto Rico e legata alla famiglia del trafficante, contro la decisione dell’Euipo. La registrazione lederebbe i valori comunitari

di Francesco Machina Grifeo

Il nome “Pablo Escobar” non può essere registrato come marchio dell’Unione europea perché l’espresso richiamo ad uno dei più grandi trafficanti di droga della storia per vendere prodotti e servizi è contrario all’ordine pubblico. Lo ha deciso il Tribunale Ue, sentenza nella causa T-255/23 (Escobar/EUIPO) affermando che il pubblico assocerebbe questo nome al traffico di droga e al narcoterrorismo.

Nel settembre 2021 Escobar Inc., con sede in Puerto Rico, società vicina alla famiglia del trafficante e in particolare al fratello, ha chiesto all’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) la registrazione del segno denominativo Pablo Escobar come marchio dell’Unione europea “per una vasta gamma di prodotti e servizi”.

Pablo Escobar, cittadino colombiano nato il 1º dicembre 1949 e deceduto il 2 dicembre 1993 in uno scontro con le forze dell’ordine, è ritenuto un narcoterrorista fondatore capo del cartello di Medellín, in Colombia, attivo tra gli settanta e ottanta nel mercato della cocaina (dalla coltivazione alla vendita) con ramificazioni nel sud e centro America, oltre che negli Stati uniti, Canada ed in Europa.

L’EUIPO, dunque, ha rifiutato la registrazione, basandosi sulla percezione soprattutto del pubblico spagnolo, presso il quale Pablo Escobar è particolarmente noto a causa delle relazioni tra la Spagna e la Colombia.

La società Escobar ha impugnato il rifiuto dinanzi al Tribunale dell’Unione europea affermando, tra l’altro, che il nome Pablo Escobar doveva essere trattato al pari di Bonnie e Clyde, Al Capone o Che Guevara che sono già stati registrati come marchi UE. Escobar, infatti, sostiene la società, grazie alle numerose buone azioni per i poveri in Colombia, “è diventato una figura mitica nella cultura popolare tradizionale, come dimostra l’iscrizione su di lui nell’enciclopedia online Wikipedia, la serie di successo “Narcos” trasmessa in tutto il mondo, anche in Spagna, e il fatto che durante la sua vita è stato soprannominato Robin Hood della Colombia”.

Il Tribunale Ue oggi ha confermato il rifiuto di registrazione del marchio Pablo Escobar.

Secondo i giudici europei, nella sua valutazione, l’EUIPO si è correttamente basata sulla percezione degli spagnoli ragionevoli, dotati di soglie medie di sensibilità e di tolleranza e che condividono i valori indivisibili e universali sui quali si fonda l’Unione, quali la dignità umana, la libertà, l’uguaglianza e la solidarietà, nonché i principi di democrazia e di Stato di diritto e il diritto alla vita e all’integrità fisica.

Tutte queste persone, dunque, assocerebbero il nome di Pablo Escobar al traffico di droga e al narcoterrorismo, e ai crimini e alle sofferenze che ne derivavano, piuttosto che alle sue eventuali buone azioni a favore dei poveri in Colombia. Il marchio sarebbe quindi percepito come in contrasto con i valori e le norme morali fondamentali prevalenti nella società spagnola.

La società ha poi sostenuto che il diniego lede il principio di non colpevolezza. Per la Commissione però anche se Pablo Escobar non è mai stato condannato da un tribunale colombiano, americano o europeo, avendo volontariamente concordato di entrare nella “prigione” che si era fatto costruire apposta, La Catedral , come parte di un accordo con l’allora governo colombiano, egli è comunque percepito, come un simbolo della criminalità organizzata, responsabile di numerosi reati.

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