Turbativa d’asta, la perdita di guadagno (chance) fa scattare l’estorsione
Lo afferma, una informazione provvisoria, delle SU penali sciogliendo il quesito posto con l’ordinanza di rinvio n. 41379 dell’ottobre 2023
Arriva la stretta delle Sezioni Unite su chi allontani, con violenza e minacce, gli altri concorrenti da una gara pubblica. Il reato di turbata libertà degli incanti può infatti concorrere con quello di estorsione nel caso in cui la perdita di chance sia “seria e consistente”. Lo afferma un’informazione provvisoria delle Sezioni Unite penali sciogliendo il quesito posto con l’ordinanza di rinvio n. 41379 dell’ottobre 2023.
In sintesi, le due questioni poste riguardavano: l’una, la configurabilità, oltre al reato di “Turbata libertà degli incanti” (articolo 353 cod. pen.) anche del reato di estorsione (articolo 629 cod. pen.) nella condotta di chi, con violenza o minaccia, allontani gli offerenti da una gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private; l’altra, strettamente connessa alla prima, relativa al se nella nozione di danno patrimoniale di cui all’articolo 629 cod. pen. rientri anche la perdita dell’aspettativa di conseguire un vantaggio economico.
La necessità di risolvere una volta per tutte le “anzidette questioni”, spiega l’ordinanza di rinvio, è legata, principalmente, alla necessità di definire la “nozione di perdita di chance, in relazione alla quale si registrano orientamenti contrastanti, con conseguenti ripercussioni sulla sussistenza o meno di un danno rilevante ai sensi dell’art. 629 cod. pen. e, quindi, sulla configurabilità del concorso del delitto di estorsione con quello di turbata libertà degli incanti, nell’ipotesi di allontanamento, con violenza o minaccia, di offerenti da una gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private”.
La VI Sezione penale, dunque, nel rinvio, ha posto l’accento sulla necessità di comprendere il “significato da assegnare alla categoria chance e, quindi, di sciogliere il nodo sul se nella nozione di danno del reato di estorsione rientri qualsiasi chance o debba ricomprendersi soltanto la chance come delineata in sede civile, che presuppone la prova in via presuntiva e probabilistica della concreta e consistente possibilità di conseguire vantaggi economicamente apprezzabili”. E “ancora più radicalmente” di capire “se la perdita di chance, come delineata in sede civile, possa concretizzare il danno del reato di estorsione”.
Per il massimo consesso, informazione provvisoria pubblicata oggi sul sito della Corte, “rientra nella nozione di danno di cui all’art. 629 cod. pen. anche la perdita della seria e consistente possibilità di conseguire un risultato utile di cui sia provata la sussistenza sulla base della nozione di causalità propria del diritto penale”.
Anche riguardo l’altra questione, e cioè se, in relazione alla condotta di chi, con violenza o minaccia, allontani gli offerenti da una gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private, il reato di turbata libertà degli incanti possa concorrere con quello di estorsione, le Sezioni unite penali rispondono affermativamente: “Nella nozione di danno collegata alla estorsione rientra anche la perdita dell’aspettativa di conseguire un vantaggio economico”. “A condizione però - specifica la Corte - che ricorrano gli elementi costitutivi di entrambi i reati, in rapporto di specialità reciproca fra loro”.