Penale

Tutela del patrimonio culturale, in discussione il D.d.l. che introduce nuovi reati e amplia il catalogo 231

Approvato, dalla Commissione Giustizia del Senato, il D.d.l. S.882/2021 relativo ai reati contro il patrimonio culturale che introduce nuove fattispecie di reato e amplia l'ipotesi di confisca in casi particolari. Previste nuove ipotesi di responsabilità da reato degli enti ex D.lgs. 231/2001

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di Fabrizio Ventimiglia, Marco Marengo*

Negli ultimi mesi, anche a fronte della necessità di adempiere con urgenza ad obblighi sovranazionali, si è avuto modo di assistere con frequenza a rilevanti interventi del legislatore in materia penale.

Questa tendenza non sembra destinata a invertirsi.

Dopo l'approvazione del D.lgs. 184/2021 in materia di contrasto alle frodi e alle contraffazioni relative ai mezzi di pagamento diversi dal contante e il recepimento, con D.lgs. 195/2021 , della Direttiva (UE) 2018/1673 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale, è stato infatti recentemente approvato, dalla Commissione Giustizia del Senato, il D.d.l. S.882/2021 relativo ai reati contro il patrimonio culturale.

Il D.d.l. in commento, in ragione delle modifiche apportate al testo già approvato dalla Camera dei Deputati, dovrà ora essere nuovamente esaminato dalla Commissione Giustizia della Camera, alla quale risulta già assegnato in sede referente. La sua definitiva approvazione potrebbe, pertanto, richiedere ancora del tempo. Tuttavia, la delicatezza della materia e la rilevanza delle novità previste suggeriscono di anticipare uno sguardo di insieme al provvedimento nella sua attuale configurazione.

L'intervento legislativo si pone l'obiettivo di rafforzare gli strumenti di tutela del patrimonio culturale, con particolare riferimento ai beni mobili "di interesse culturale". Tale apprezzabile finalità è perseguita principalmente attraverso le seguenti direttive:
• l'introduzione di nuovi reati nel codice penale, volti a prevenire e a reprimere condotte dirette a offendere il patrimonio culturale o comunque ad ostacolarne la tutela e la conservazione;
• l'ampliamento delle ipotesi di "confisca in casi particolari", di cui all'art. 240-bis c.p., anche ad alcune delle nuove fattispecie;
• l'inserimento dei nuovi delitti contro il patrimonio culturale tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti ex D.lgs. 231/2001.

In particolare il D.d.l. S.882/2021 prevede l'introduzione di un nuovo Titolo VIII-bis «Dei delitti contro il Patrimonio culturale», volto a ricomprendere l'insieme delle nuove fattispecie di reato. Tra queste, si evidenziano anche condotte attualmente sprovviste di autonoma rilevanza penale, come ad es. quelle che sarebbero ricondotte al reato di "violazioni in materia di alienazione di beni culturali" (art. 518-novies, c.p.).
Nella sua attuale formulazione, la fattispecie verrebbe infatti a comminare la pena della reclusione, da sei mesi a due anni, e della multa, da euro 2.000 a euro 80.000, nelle ipotesi di: alienazione o immissione sul mercato di beni culturali senza le prescritte autorizzazioni; omessa presentazione, nel termine di 30 giorni, della denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali da parte di chi vi sia tenuto; e consegna all'acquirente di un bene culturale soggetto a prelazione, in pendenza del termine previsto per l'esercizio di tale facoltà.

Il D.d.l. S.882/2021 prevede, inoltre, diverse ipotesi di reato aventi ad oggetto condotte già penalmente rilevanti, ma alle quali il legislatore verrebbe a comminare un trattamento sanzionatorio più severo, rispetto alle fattispecie comuni, in quanto realizzate in danno di beni "di interesse culturale". In particolare, si segnalano ad es. gli artt. 518-bis e 518-ter che introdurrebbero nel codice penale, rispettivamente, i reati di "Furto di beni culturali" e "Appropriazione indebita di beni culturali"; nonché gli artt. 518-quater "Ricettazione di beni culturali", 518-quinquies "Impiego di beni culturali provenienti da delitto", 518-sexies "Riciclaggio di beni culturali", 518-septies "Autoriciclaggio di beni culturali". La scelta di configurare tali ipotesi come autonomi titoli di reato e non, invece, come circostanze aggravanti delle corrispondenti fattispecie base, avrebbe quindi l'effetto di sottrarre l'incremento sanzionatorio previsto al giudizio di comparazione e bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti ex art. 69 c.p.

Con riferimento alle condotte di impiego di beni culturali provenienti da delitto, ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio di beni culturali, merita inoltre osservare come i reati presupposto di tali illeciti siano dal D.d.l. S.882/2021 circoscritti ai soli delitti non colposi, contrariamente a quanto oggi previsto dalle fattispecie "comuni" di riciclaggio.

Come è noto, dopo la riforma attuata con D.lgs. 195/2021, è stato infatti esteso l'ambito di applicazione di tali reati anche alle ipotesi di reimpiego dei proventi di delitti colposi e di reati contravvenzionali. Le fattispecie previste a tutela dei beni di interesse culturale, pertanto, se approvate nella loro attuale configurazione, risulteranno recessive rispetto alle corrispondenti fattispecie comuni in tutti i casi in cui il reato presupposto, da cui deriva il bene culturale oggetto di reimpiego, risulti colposo, ovvero di natura contravvenzionale.

Come accennato, il D.d.l. S.882/2021 presta inoltre attenzione alla possibile dimensione imprenditoriale dei delitti contro il patrimonio culturale, introducendo nuove ipotesi di responsabilità da reato degli enti ex D.lgs. 231/2001. In particolare, al riguardo, è previsto l'inserimento nel D.lgs. cit. del nuovo art. 25-septiesdecies , "Delitti contro il patrimonio culturale". Attraverso questa disposizione, sarebbe così esteso il catalogo dei reati presupposto alle seguenti nuove fattispecie:
art. 518-novies c.p. (Violazioni in materia di alienazione di beni culturali), alla commissione del quale si applicherebbe la sanzione pecuniaria da 100 a 400 quote;
artt. 518-ter (Appropriazione indebita di beni culturali), 518-decies (Importazione illecita di beni culturali) e 518-undecies (Uscita o esportazione illecite di beni culturali) alla commissione dei quali si applicherebbe la sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote;
artt. 518-duodecies (Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali e paesaggistici) e 518-quaterdecies (Contraffazione di opere d'arte), alla commissione dei quali si applicherebbe la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote;
artt. 518-bis (Furto di beni culturali), 518-quater (Ricettazione di beni culturali) e 518-octies (Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali), alla commissione dei quali si applicherebbe la sanzione pecuniaria da 400 a 900 quote.

In tutti i casi, sarebbe inoltre prevista l'applicabilità delle sanzioni interdittive richiamate dall'art. 9, comma 2, D.lgs. 231/2001, per una durata non superiore a 2 anni.

Sempre nell'ambito del D.lgs. 231/2001, sarebbe inoltre inserito un nuovo art. 25-duodevicies, relativo ai delitti di riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici. La norma, in relazione alla commissione di detti delitti (che sarebbero rispettivamente disciplinati dagli artt. 518-sexies e 518-terdecies del codice penale), comminerebbe una sanzione pecuniaria da 500 a 1.000 quote.
Il secondo comma del nuovo art. 25-duodevicies, comminerebbe, inoltre, la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ex art. 16, comma 3, D.lgs. cit., nel caso in cui l'ente (o una sua unità organizzativa) sia stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti di riciclaggio, devastazione e saccheggio di beni culturali.

L'impianto sanzionatorio previsto, pertanto, anche con riferimento alla responsabilità da reato degli enti ex D.lgs. 231/2001, appare di sicuro rilievo e sembra testimoniare la volontà legislativa di addivenire a una risposta penale rigorosa nei confronti di tutte le condotte offensive del patrimonio culturale.

L'eventuale approvazione, in via definitiva, del D.d.l. in commento, comporterebbe quindi un'immediata crescita di attenzione rispetto ai fenomeni criminali di questa specie, che dovrebbe accompagnarsi, nell'ambito dei contesti aziendali più sensibili ai temi della c.d. corporate compliance, anche ad una seria riflessione in ordine all'opportunità di adottare specifiche cautele e presidi di prevenzione per tali reati.

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*A cura dell'Avv. Fabrizio Ventimiglia e del Dott. Marco Marengo (Studio Legale Ventimiglia)

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