Professione e Mercato

Verifica antiriciclaggio del cliente: la procedura via web taglia i vincoli

Spazio a firma elettronica e identità digitale ma per il Notariato le novità del Dl Semplificazioni creano condizioni di disparità favorendo situazioni più a rischio

di Valerio Vallefuoco

Firma elettronica avanzata e identità digitale aiutano l’antiriciclaggio. L’implementazione di tali strumenti consente un notevole snellimento dei procedimenti onboarding dei clienti previsti dalla normativa contro il “lavaggio” di denaro sporco. Anche la mini-riforma del decreto legge Semplificazioni va in questo senso, snellendo le procedure dell’adeguata verifica della clientela effettuata, in questi tempi di emergenza sanitaria, a distanza. Le novità, però, rischiano di creare una disparità di condizioni rispetto all’adeguata verifica effettuata in presenza, come sottolinea un recente studio del Consiglio nazionale del notariato.

L’adeguata verifica

L’obbligo prevede non soltanto l’identificazione e la verifica dell’identità del cliente ma anche il controllo costante del rapporto con questi instaurato. L’obbligo scatta quando si instaura un rapporto continuativo o al momento del conferimento dell’incarico per l’esecuzione di una prestazione professionale oppure per l’esecuzione di un’operazione occasionale, disposta dal cliente, limitatamente ai casi in cui questa comporti la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15mila euro, indipendentemente dal fatto che sia effettuata con un’operazione unica o con più operazioni, che appaiono collegate per realizzare un’operazione frazionata ovvero che consista in un trasferimento di fondi superiore a mille euro.

I soggetti obbligati procedono all’adeguata verifica della clientela se vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o se vi sono dubbi sulla veridicità o sull’adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell’identificazione.

In particolare, l’identificazione consiste nell’acquisizione dei dati identificativi forniti dal cliente e riscontrati sulla base di un documento che oggi non necessariamente deve essere la carta d’identità o altro documento equipollente ma può trattarsi anche di qualsiasi documento, dato o informazione ottenuti da una fonte affidabile e indipendente. La categoria delle “fonti affidabili e indipendenti” è piuttosto ampia e comprende, per esempio, il registro delle imprese, gli Albi e gli elenchi di soggetti autorizzati, gli atti costitutivi, gli statuti, i bilanci o documenti equivalenti, le comunicazioni rese al pubblico in conformità alla normativa di settore, quali prospetti, comunicazioni di partecipazioni rilevanti o informazioni privilegiate, le informazioni provenienti da organismi e autorità pubbliche, compresa la pubblica amministrazione, anche di altri Paesi comunitari.

Nel caso dell’adeguata verifica a distanza ora è venuto meno l’obbligo del cliente di trasmettere la fotocopia del documento di identità o altro equipollente quando l’identità della persona sia stata verificata in via digitale. Il professionista, pertanto, non è più tenuto all’acquisizione del documento stesso. Questo, però, vale solo nel caso di verifica della clientela a distanza, mentre per quella in presenza resta l’obbligo di acquisire copia del documento in formato cartaceo o elettronico.

Le perplessità del Notariato

Il Consiglio nazionale del notariato sottolinea la disparità di trattamento che si viene così a determinare, con il paradosso di riservare un più rigido formalismo ai casi di identificazione in presenza, che sono anche quelli a più basso indice di rischio, dato che l’identificazione a distanza, prescindendo dalla presenza fisica del cliente, meglio si presta a eventuali artefici. Si tratta, sottolinea il Notariato, di un difetto di coordinamento normativo, difficilmente superabile sulla base di un’interpretazione sistematica in assenza di opportuno chiarimento da parte del legislatore.

Esistono, invece, secondo i notai, indici sia sistematici che normativi, per ritenere possibile, pur nel silenzio del Dl Semplificazioni, l’identificazione a distanza anche dell’esecutore, ossia del soggetto delegato a operare in nome e per conto del cliente o a cui siano comunque conferiti poteri di rappresentanza. Tesi questa che trova conferma nei casi cosiddetti di immedesimazione organica, laddove non vi è altra persona fisica che rappresenti il cliente oltre all’esecutore,cosicché vanno necessariamente riferite a quest’ultimo le norme che consentono l’identificazione a distanza.

Anche la riforma del comparto relativo a carte di pagamento e dispositivi analoghi va nella direzione della semplificazione degli adempimenti, sollevando il soggetto obbligato dall’identificazione del cliente sul presupposto che l’obbligo sia stato presumibilmente assolto dal prestatore del servizio di radicamento del conto di provenienza del bonifico. Il Notariato osserva, però, che la previsione è chiaramente rivolta ai prestatori di servizi di pagamento, siano essi banche o altri intermediari, e non anche ai professionisti.

Complessivamente la riforma mira ad agevolare l’operatività a distanza attraverso la valorizzazione delle nuove tecnologie, il cui valore aggiunto è destinato a fare la differenza anche fuori dall’emergenza sanitaria.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©