Immobili

Violenza privata per chi blocca l'auto del vicino parcheggiata nel cortile condominiale

Lo precisa il tribunale di Gorizia con la sentenza n. 320/2021

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di Andrea Alberto Moramarco

Commette il reato di violenza privata, previsto dall'articolo 610 del codice penale, il condomino che, parcheggiando la propria autovettura dietro a quella del vicino di casa, non consente a quest'ultimo di uscire dal parcheggio condominiale, bloccandogli così il libero transito. Questo è quanto emerge dalla sentenza del Tribunale di Gorizia n. 320/2021.

La lite condominiale
Il fatto contestato al condomino si inserisce nell'ambito di una diatriba condominiale relativa alla pretesa da parte di quest'ultimo di un diritto di parcheggio in un determinato spazio del cortile condominiale adibito a parcheggio. Tale area era però usata come parcheggio anche da tutti gli altri condomini dello stabile, sicché, trovando il "suo" posto occupato, l'uomo bloccava la vettura già parcheggiata dal vicino posteggiando la propria macchina di traverso, impedendo così l'uscita del mezzo fino al momento dell'intervento delle Forze dell'ordine.
L'uomo veniva così tratto a giudizio per rispondere del reato di violenza privata, che punisce chi usa il mezzo della violenza per costringere taluno a "fare, tollerare od omettere qualcosa", ovvero chi pone in essere una violenza causalmente orientata alla costrizione di fare od omettere talune attività. Ebbene, spiega il giudice, l'orientamento giurisprudenziale per casi analoghi è quello di ritenere configurato il reato, posto che l'elemento della violenza previsto dalla fattispecie «si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l'offeso della libertà di determinazione e di azione, potendo consistere anche in una violenza "impropria", che si attua attraverso l'uso di mezzi anomali diretti ad esercitare pressioni sulla volontà altrui, impedendone la libera determinazione». Nel caso di specie, tale tipo di violenza è riscontrabile, in quanto «l'imputato, vantando un diritto di parcheggio in realtà infondato, poneva in sosta la propria auto in modo da bloccare l'auto della persona offesa e con ciò impedendogli di uscire».

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