Violenza sessuale consumata se si tocca lo spazio tra i due seni di una donna
Toccare la parte del petto posta fra i due seni di una donna contro la sua volontà configura il reato di violenza sessuale consumata e non quello di violenza sessuale tentata o ancora quello di molestia. La linea di demarcazione tra i due seni rientra tra le parti intime di una persona ed è da considerarsi una zona erogena. Lo ha affermato la Corte d'appello di Palermo nella sentenza 2605/2015.
La vicenda - L'episodio incriminato si è verificato all'ingresso dell'abitazione di una ragazza appena maggiorenne e ha visto come protagonista un uomo tunisino, di professione giardiniere, che aveva incontrato la giovane qualche giorno prima in occasione di alcuni lavori che aveva effettuato nel giardino dell'abitazione dei suoi genitori. Era accaduto che la ragazza, di ritorno da scuola, era stata fermata dal giardiniere con la scusa del mancato pagamento dei lavori eseguiti; di lì l'uomo aveva cercato di abbracciarla, finendo con mettere la sua mano nella maglietta, dentro la scollatura, toccandole così il petto nella linea di demarcazione che distingue i due seni.
Dopo la denuncia del fatto, l'uomo era stato tratto a giudizio e condannato per violenza sessuale consumata, seppur con la circostanza attenuante del fatto di minore gravità, avendo il Tribunale ritenuto credibile la dichiarazione resa dalla persona offesa.
In appello la difesa cerca di ottenere un risultato diverso sostenendo che l'episodio è stato male interpretato dalla ragazza, trattandosi di un gesto maldestro privo di alcun significato di concupiscenza sessuale; che in ogni caso la linea di demarcazione tra i due seni non può essere considerata come una zona erogena; e in via subordinata chiedendo di riqualificare il fatto nella fattispecie meno grave di molestia.
Le motivazioni - Per la Corte d'appello però la sentenza di condanna emanata dal Tribunale è ineccepibile sia in punto di fatto, essendo del tutto attendibile la versione dei fatti resa dalla vittima, sia in punto di diritto, dovendosi leggere nel fatto commesso una ipotesi di violenza sessuale consumata e non invece un caso di molestia. E ciò, quanto alla fattispecie di cui all'articolo 660 del Cp, perché essa «postula un atteggiamento di arrogante invadenza e di intromissione continua e inopportuna nell'altrui sfera di libertà», mentre il reato previsto dall'articolo 609-bis del Cp «si estrinseca, oltre che in una sopraffazione fisica, anche nel compimento insidioso dell'azione criminosa, tale da superare la sua contraria volontà in ordine all'invasione nell'altrui sfera della libertà sessuale».
Quanto alla forma consumata di violenza sessuale, invece, perché la linea di demarcazione tra abuso tentato e realizzato è rappresentato dal contatto corporeo con una zona erogena del corpo della vittima. E nella specie, la condotta dell'imputato si è estrinsecata nel toccamento di una parte intima del corpo della persona offesa, ovvero la zona del petto posta tra i due seni, che deve considerarsi come una delle zone erogene «suscettibili di eccitare la concupiscenza sessuale, anche se in modo non completo e di breve durata, essendo a tal fine irrilevante che il soggetto attivo consegua la soddisfazione erotica».
Corte d'Appello di Palermo - Sezione III penale - Sentenza 6 luglio 2015 n. 2605