Comunitario e Internazionale

Effetto Brexit: su foro ed esecuzione si torna ad applicare i vecchi accordi

Il diritto Ue si usa ancora per i procedimenti avviati prima del 1° gennaio 2021

ADOBESTOCK

di Gianluca Sardo

Dal 1° gennaio 2021, terminato il periodo di transizione previsto dall’articolo 126 del Brexit Withdrawal Agreement, il diritto dell’Unione europea non si applica più al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord. Le ripercussioni sul sistema dei rapporti di diritto internazionale privato e processuale sono numerose, se si considera che l’Unione europea e il Regno Unito non hanno raggiunto un accordo per disciplinare i temi tipici del contenzioso in materia civile e commerciale: a partire dalle questioni in tema di giurisdizione, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni.

La materia è disciplinata nello spazio giuridico dell’Unione dal regolamento (Ue) 1215/2012 e dalla Convenzione di Lugano del 2007, oggi non più applicabili al Regno Unito. Va precisato che, in base all’articolo 67 del Brexit Withdrawal Agreement, il regolamento (Ue) 1215/2012 continua ad avere residuale applicazione per:

1) i procedimenti avviati prima della fine del periodo di transizione e quelli connessi in base agli articoli 29, 30 e 31 del regolamento, per le questioni relative alla giurisdizione;

2) il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni emesse nelle azioni proposte prima della fine del periodo di transizione.

Ai procedimenti avviati dal 1° gennaio 2021, invece, non si potranno più applicare né il regolamento (Ue) 1215/2012 né la Convenzione di Lugano del 2007. Il Civil Jurisdiction and Judgments (amendment) (Eu Exit) regulations del 2019 ha infatti azzerato il regime pre- Brexit, che dettava norme uniformi non solo fra gli Stati membri dell’Ue (Danimarca inclusa), ma anche nei rapporti tra questi ultimi e Islanda, Norvegia e Svizzera.

Essendo oggi il Regno Unito un Paese terzo rispetto all’Ue, tornano quindi a essere applicabili le norme nazionali e gli eventuali accordi bilaterali stipulati in passato, rimasti inefficaci mentre era vigente il regime oggi reso inapplicabile dalla Brexit.

In particolare, nei rapporti con il nostro Paese, rivivono la Convenzione bilaterale conclusa a Roma il 7 febbraio 1964 tra l’Italia e il Regno Unito e il relativo Protocollo di modifica del 14 luglio 1970, per il reciproco riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale. Per le ipotesi non disciplinate da questa Convenzione varrebbero, per il nostro Paese, le norme sul riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze previste dalla legge 218 del 31 maggio 1995.Va poi ricordato che, con effetto dal 1° gennaio 2021, il Regno Unito ha aderito autonomamente alla Convenzione dell’Aja del 2005 sugli accordi di scelta del foro, ratificata dall’Unione europea nel 2015. Tale adesione, tuttavia, non è risolutiva, in quanto la Convenzione presuppone una scelta esclusiva ed espressa del foro e, in forza delle esclusioni elencate dall’articolo 2, paragrafo 2, non si applica a molte materie importanti (ad esempio, i contratti con i consumatori; i contratti di lavoro; lo stato e capacità delle persone fisiche; le obbligazioni alimentari; le procedure concorsuali; il trasporto passeggeri e merci; la responsabilità extracontrattuale; alcuni contratti di assicurazione).

Per completare il quadro va segnalato che, l’8 aprile 2020, il Regno Unito ha formalizzato la propria richiesta di adesione “indipendente” alla Convenzione di Lugano del 2007. L’accoglimento della richiesta del Regno Unito presuppone il consenso di tutti gli altri Stati contraenti (Ue, Islanda, Norvegia, Svizzera e Danimarca). Questa Convenzione prevede che le richieste di adesione siano trattate entro un anno dalla loro presentazione e, a oggi, la richiesta di adesione del Regno Unito è ancora “pendente”. Se il Regno Unito dovesse aderire alla Convenzione di Lugano del 2007, la disciplina del riconoscimento e dell’esecuzione delle decisioni tra Paesi dell’Unione e Regno Unito sarebbe assimilabile a quella del regime precedente alla Brexit, viste le forti similitudini tra la Convenzione di Lugano e il regolamento (Ue) 1215/2012.

LE TAPPE E LE QUESTIONI

1.Il periodo transitorio

L’uscita
La Brexit si è concretizzata il 31 gennaio 2020, quando il Regno Unito ha cessato di essere un Paese membro dell’Unione europea. È iniziato allora il periodo di transizione, che si è concluso il 31 dicembre 2020

I processi
Il regolamento (Ue) 1215/2012 sulla competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civili e commerciale continua ad applicarsi: per i procedimenti avviati prima della fine del periodo di transizione e quelli connessi in base agli articoli 29, 30 e 31 del regolamento, per le questioni relative alla giurisdizione; e per il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni emesse nelle azioni proposte prima della fine del periodo di transizione

2. I nodi

Le nuove controversie
Per i procedimenti avviati dal 1° gennaio 2021 che coinvolgono un soggetto residente nel Regno Unito occorre applicare la Convenzione bilaterale conclusa con l’Italia nel 1964 e le norme sul riconoscimento e sull’esecuzione delle sentenze previste dalla legge 218/1995, per le ipotesi non disciplinate dalla stessa Convenzione. Il Regno Unito ha però presentato domanda di adesione alla Convenzione di Lugano del 2007, che prevede un regime simile a quello stabilito dal regolamento (Ue) 1215/2012

La cooperazione giudiziaria
Dal 1° gennaio si applicano la Convenzione dell’Aja del 1965 sulla notificazione e la comunicazione all’estero degli atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale e la Convenzione dell’Aja del 1970 sull’assunzione all’estero delle prove

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