AMMINISTRATORI EXTRA-UE CON VERIFICA DI RECIPROCITÀ
L’assunzione del mandato di amministratore di una società di capitali con sede in Italia non vede preclusioni dipendenti dalla cittadinanza o dalla residenza. Le uniche cause di ineleggibilità e decadenza sono quelle previste dall’articolo 2382 del Codice civile, secondo cui non può essere nominato amministratore – e, se nominato, decade dall’incarico – l’interdetto, l’inabilitato, il fallito o chi è stato condannato a una pena che comporta l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità a esercitare uffici direttivi.Vi è comunque da considerare la verifica della "condizione di reciprocità": si tratta del riscontro che - nel nostro caso, in tema di lavoro autonomo d'impresa e/o di partecipazione societaria - al cittadino italiano sia riservato, nel Paese di origine o di provenienza (di nazionalità e/o cittadinanza) del cittadino straniero interessato, il medesimo trattamento cui il cittadino extracomunitario chiede di essere ammesso in Italia.Il responsabile del procedimento amministrativo, che ammette il cittadino extracomunitario al godimento dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano, verifica la condizione di reciprocità.L'ufficio verifica, ogni qual volta non intervenga nel procedimento un notaio, la condizione di reciprocità:a) quando una impresa extracomunitaria con sede all'estero presenti istanza di iscrizione di sede secondaria o denunci l'apertura di unità locale;b) quando si chieda l'iscrizione nel Registro delle imprese di un cittadino extracomunitario, residente all'estero e che non sia intestatario di permesso o di carta di soggiorno;c) in tutti i casi in cui un cittadino extracomunitario, residente all'estero e che non sia intestatario di permesso o di carta di soggiorno, chieda la propria iscrizione in qualità di amministratore di società o di institore (anche in impresa individuale);d) quando il cittadino extracomunitario, residente all'estero e non in possesso di permesso di soggiorno, assuma partecipazioni (o quote) in società italiane e/o la qualifica di socio unico (in Srl o in Spa).Un discorso diverso riguarda coloro che intendono iniziare in Italia un'attività di lavoro autonomo come titolari, soci di Snc, soci accomandatari o amministratori e risiedono in Italia: essi devono essere in possesso del permesso di soggiorno in corso di validità rilasciato per lavoro autonomo oppure lavoro subordinato, attesa di occupazione, motivi familiari, motivi umanitari, asilo politico o similare, o, comunque, di un permesso unico di soggiorno e lavoro rilasciato a norma del Dlgs 40/2014.