CONTABILITÀ DI MAGAZZINO E OBBLIGHI DEL «FRANCHISEE»
Il franchisee che non utilizza il magazzino del franchisor, in quanto soggetto giuridico distinto da quest’ultimo, può evitare la tenuta della contabilità ausiliaria di magazzino, qualora rispetti i requisiti oggettivi stabiliti dalla legge.Le scritture ausiliarie di magazzino indicano i movimenti e le variazioni del magazzino e delle sue consistenze finali. Da un punto di vista fiscale l’obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino è subordinato ad alcuni requisiti previsti dall’articolo 1, comma 1 del Dpr 695/1996, che integra e modifica l’articolo 14, comma 1 (lettera d) e ultimo comma del Dpr 600/1973.I soggetti indicati dall’articolo 13 del Dpr 600/1973 (a titolo esemplificativo, quindi, le società e gli enti pubblici e privati soggetti all’Ires, le società di persone e i soggetti equiparati nonché l’imprenditore individuale) sono obbligati alla tenuta della contabilità di magazzino a decorrere dal secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui, per la seconda volta, il volume dei ricavi sia superiore a 5.164.568,99 euro e l’ammontare delle rimanenze sia superiore a 1.032.913,80 euro.L’obbligo scatta al superamento di entrambi i limiti. Se uno dei due limiti non è superato, il franchisee sarà esonerato dalla tenuta della contabilità di magazzino.