L'esperto rispondeCivile

CONTABILITÀ DI MAGAZZINO E OBBLIGHI DEL «FRANCHISEE»

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La domanda

Una società commerciale gestisce punti di vendita al dettaglio.L'attività viene svolta prevalentemente con punti vendita di proprietà a gestione diretta, con magazzino centralizzato, e in parte con punti di vendita in franchising, con magazzini autonomi che non utilizzano il magazzino centralizzato.È possibile esonerare dalla contabilità di magazzino fiscale i punti di vendita in franchising, in quanto hanno un sistema informatico gestionale autonomo fornito direttamente dal franchisor?

Il franchisee che non utilizza il magazzino del franchisor, in quanto soggetto giuridico distinto da quest’ultimo, può evitare la tenuta della contabilità ausiliaria di magazzino, qualora rispetti i requisiti oggettivi stabiliti dalla legge.Le scritture ausiliarie di magazzino indicano i movimenti e le variazioni del magazzino e delle sue consistenze finali. Da un punto di vista fiscale l’obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino è subordinato ad alcuni requisiti previsti dall’articolo 1, comma 1 del Dpr 695/1996, che integra e modifica l’articolo 14, comma 1 (lettera d) e ultimo comma del Dpr 600/1973.I soggetti indicati dall’articolo 13 del Dpr 600/1973 (a titolo esemplificativo, quindi, le società e gli enti pubblici e privati soggetti all’Ires, le società di persone e i soggetti equiparati nonché l’imprenditore individuale) sono obbligati alla tenuta della contabilità di magazzino a decorrere dal secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui, per la seconda volta, il volume dei ricavi sia superiore a 5.164.568,99 euro e l’ammontare delle rimanenze sia superiore a 1.032.913,80 euro.L’obbligo scatta al superamento di entrambi i limiti. Se uno dei due limiti non è superato, il franchisee sarà esonerato dalla tenuta della contabilità di magazzino.

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