CONTROLLATE SENZA OBBLIGO DI DEPOSITO IN FORMATO XBRL
La società controllata da un'altra società che redige il bilancio consolidato non è obbligata al deposito del bilancio in formato Xbrl e, quindi, potrà depositarlo nel formato tradizionale.L'articolo 3, comma 3, del Dpcm 10 dicembre 2008 stabilisce infatti l'obbligo di deposito dei bilanci al Registro imprese in un formato elettronico elaborabile "Xbrl", secondo una tassonomia appositamente predisposta (si ricorda che con la pubblicazione, sulla «Gazzetta Ufficiale» 294 del 19 dicembre 2014, del comunicato del ministero dello Sviluppo economico, tale obbligo è stato esteso anche alla nota integrativa). Di seguito si elencano i soggetti non obbligati alla redazione del formato Xbrl:a) le società di capitali quotate in mercati regolamentati;b) le società che redigono il bilancio d'esercizio e consolidato in conformità ai principi contabili internazionali;c) le società esercenti attività di assicurazione e riassicurazione ex articolo 1 del Dlgs 209/2005 e le altre tenute a redigere i bilanci secondo il Dlgs 27 gennaio 1992, n. 87;d) le società controllate e le società incluse nel bilancio consolidato redatto dalle società di cui alle lettere a e b;e) gli istituti bancari tenuti a redigere i bilanci secondo il Dlgs 27 gennaio 1992, n. 87;f) le società di gestione previste dalla legge 23 marzo 1983, n. 77;g) le società finanziarie capogruppo dei gruppi bancari iscritti nell'Albo;h) le società previste dalla legge 2 gennaio 1991 n. 1;i) le società esercenti altre attività finanziarie indicate nell'articolo 59 della legge 19 febbraio 1992, n. 142;j) le società controllate incluse nel consolidato delle società di cui ai punti precedenti;k) le sedi secondarie di società estere;l) le società che depositano un consolidato redatto all'estero avvalendosi dell'articolo 27 del Dlgs 127/1991, solo in relazione a tale bilancio.