Il marchio “D10s” non è escluso dalla registrazione solo perché riferito a figura universale come Maradona
La Cassazione conferma il sequestro dei prodotti riportanti il segno distintivo in quanto risulta già depositato
L’universale conoscenza della figura di Diego Armando Maradona non impedisce la registrazione del marchio riferibile al Dios del calcio.
Perciò la Cassazione con la sentenza n. 47652/2023 ha confermato il sequestro probatorio di indumenti e gadgets con marca “D1os” che allude all’epica partita dei mondiali del 22 giugno 1986, in cui il campione argentino diventò la leggenda del calcio con il gol del secolo e per quello segnato di mano (la mano de Dios, come disse appunto il campione) contro l’odiata squadra inglese.
Il ricorso respinto
La Cassazione respinge il ricorso contro la misura cautelare dove la difesa dell’imputato contestava l’illiceità del marchio D1os riportato sui propri prodotti in quanto nessuno avrebbe potuto in base al Codice della proprietà industriale rivendicare un diritto di privativa riferito a quella che è un’entità universale e patrimonio di tutti. Ma, in effetti la contestazione di chi riteneva di avere l’esclusiva del marchio riferito a Maradona appariva risultare non solo da dichiarazioni dello stesso presunto titolare, bensì da documentazione allegata da cui risulterebbe l’esistenza di un marchio comunitario registrato regolarmente.
Il precedente comunitario
È di pochi giorni fa la decisione del tribunale Ue di annullamento della registrazione dell’Euipo del marchio “Diego Maradona” che accoglieva la contestazione degli eredi del campione che lo aveva registrato e deteneva il diritto di privativa verso terzi. Infatti, la registrazione europea annullata era stata chiesta dalla società riferibile all’avvocato del calciatore che affermava di avere ricevuto il diritto a registrare il marchio in quanto questo gli era stato ceduto dal giocatore. Ma la prova della cessione per il tribunale Ue non è stata raggiunta.