Responsabilità

La guida in stato di ebbrezza aggravata dall'incidente non può essere sanzionata con il lavoro di pubblica utilità

Con altra sentenza la Cassazione ha ritenuto fondamentale che al guidatore ubriaco venga fornita la possibilità di farsi assistere da un legale di fiducia

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di Giampaolo Piagnerelli

La guida in stato di ebbrezza, con successivo incidente stradale, non può essere sanzionata con il lavoro dui pubblica utilità: si applica la pena detentiva. La Cassazione infatti - con la sentenza n. 38009/22 - ha richiamato l'articolo 186, comma 9-bis del codice della strada che esclude testualmente la sostituzione del carcere e della pena pecuniaria con quella del lavoro di pubblica utilità. Nel caso di specie, infatti la richiamata aggravante risultava contestata e ritenuta corretta in quanto l'imputato aveva provocato un incidente stradale perdendo il controllo del mezzo di guida, urtava un terrapieno posto sulla strada e ribaltandosi su un fianco finiva a ridosso del ciglio della strada. Accolto in definitiva l'appello proposto dalla procura contro la sentenza del giudice di merito che erroneamente ha sostituito la pena applicata con il lavoro di pubblica utilità nonostante ricorresse l'aggravante per aver provocato un incidente stradale.

La facoltà di farsi assistere dal proprio legale
Rimanendo nella materia della guida in stato di ebbrezza si segnala anche la sentenza della Suprema Corte n. 38016/22 secondo cui al guidatore in stato di ebbrezza le forze di polizia non possono eseguire il prelievo ematico (presso apposita struttura sanitaria) senza prima aver ribadito la facoltà per il reo di farsi assistere da un avvocato di fiducia. Possibilità che ove non risultante dal verbale può essere fornita mediante deposizione dell'agente operante, spettando poi al giudice valutare le ragioni della mancata verbalizzazione dell'avviso e la tempestività dell'avvertimento. Tuttavia l'orientamento, in materia, non sembra essere univoco in quanto di recente proprio la Cassazione con la sentenza n. 36048/22 (pubblicata e commentata su Nt del 26 settembre u.s.) ha precisato che la circostanza che durante l'accertamento dello stato di ebbrezza non venisse data la possibilità di dotarsi di un avvocato non determinava la nullità della verifica.

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