Giustizia

“Manovra 2025”, un Fondo da 4 mln per l’analisi della droga per uso personale

Secondo la Relazione annuale al Parlamento sulle tossicodipendenze sono 34mila circa le segnalazioni annuali

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di Francesco Machina Grifeo

In media sono 34.500 ogni anno le “segnalazioni” per uso personale di droga (dato riferito al periodo 2021-23), a cui fa seguito la necessità di una analisi tossicologica qualitativa e quantitativa del materiale sequestrato, il cui costo unitario minimo è di 115 euro (da 48,03 a 145,12 euro per la qualitativa; da 67,66 a 193,67 per la quantitativa), per una somma totale di 3,99 mln di euro l’anno. L’articolo 41 del Ddl Bilancio, per fronteggiare la spesa, ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, un apposito Fondo per l’effettuazione degli accertamenti medico-legali e tossicologico-forensi (comma 1) con una dotazione annua di 4 milioni di euro a decorrere dal 2025. La disposizione inoltre è intervenuta anche in materia di destinazione delle sostanze sequestrate dall’autorità giudiziaria sopprimendo l’obbligo di trasmissione del verbale delle operazioni di distruzione anche al Ministero della sanità (comma 2).

Nello specifico, il comma 1 dell’articolo 41 introduce due ulteriori disposizioni (commi 10-bis e 10-ter) nell’articolo 75 del TU stupefacenti (Dpr n. 309 del 1990) che sottopone “chiunque, per farne uso personale, illecitamente importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope” alla sospensione della patente di guida per un periodo fino a tre anni; del porto d’armi (o comunque il divieto di conseguirlo); del passaporto e infine del permesso di soggiorno. La norma prevede inoltre che l’interessato, ricorrendone i presupposti, dovrà seguire un programma terapeutico e socio-riabilitativo in relazione alle proprie specifiche esigenze. La disposizione precisa che gli accertamenti medico-legali e tossicologico-forensi devono effettuati presso gli istituti di medicina legale, i laboratori universitari di tossicologia forense, le strutture delle Forze di polizia ovvero presso le strutture pubbliche di base da individuare con decreto del Ministero della salute.

Il nuovo comma 10-bis, come visto, prevede l’istituzione del Fondo mentre il successivo comma 10-ter stabilisce che la definizione delle modalità di utilizzo è demandata ad un successivo decreto del ministro dell’Interno, da adottarsi di concerto con il ministro della Salute e con il ministro dell’Economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla entrata in vigore della disposizione.

Il comma 2 interviene invece sull’articolo 87 del Tu stupefacenti, relativo alla destinazione delle sostanze sequestrate dall’autorità giudiziaria, modificando l’ultimo periodo del comma 5 dell’articolo 87 Tu stupefacenti, prevedendo che il verbale delle operazioni sia trasmesso alla sola autorità giudiziaria procedente e non più – come attualmente previsto- anche al Ministero della salute.

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ART. 41.

(Fondo per gli accertamenti medico-legali e tossicologico-forensi)

1. All’articolo 75 del Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dopo il comma 10, sono inseriti i seguenti:

«10-bis. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell’interno il fondo per gli accertamenti medico-legali e tossicologico-forensi di cui all’articolo 75 del Testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, con una dotazione di 4 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025, destinato alla copertura degli oneri per l’effettuazione degli accertamenti medico- legali e tossicologico-forensi di cui al comma 10.

10-ter. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità di utilizzo del fondo di cui al comma 10-bis. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

2. All’articolo 87, comma 5, del Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 303, le parole «e al Ministero della sanità» sono soppresse.

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