Penale

Modelli 231: esteso il catalogo dei “reati presupposto”, le novità dopo la conversione del Decreto Giustizia

Il Decreto Giustizia interviene sugli artt. 24 e 25-octies.1 del D.lgs. 231 aggiungendo tre nuove fattispecie di reato

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di Fabrizio Ventimiglia e Marco Marengo*

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 236, la Legge 9 ottobre 2023, n. 137 , di conversione con modifiche del D.L. 10 agosto 2023, n. 105 , recante ““disposizioni urgenti in materia di processo penale di processo civile di contrasto agli incendi boschivi di recupero dalle tossicodipendenze di salute e di cultura nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione”.

Con il precitato intervento normativo si attua una nuova estensione del catalogo dei reati presupposto ” della responsabilità amministrativa degli enti, disciplinata dal D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231. Il c.d. “Decreto Giustizia” interviene infatti sugli artt. 24 e 25-octies.1 del D.lgs. cit., aggiungendo tre nuove fattispecie di reato.

In particolare, l’art. 24, D.lgs. 231/2001 , rubricato “Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell’Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture”, viene arricchito dalla previsione di due nuovi “reati presupposto”. Si tratta delle fattispecie di “ Turbata libertà degli incanti” (art. 353 c.p.) e “ Turbata libertà del procedimento di scelta dei contraenti” (art. 353-bis c.p.).

I Modelli organizzativi adottati ai sensi del D.lgs. 231/2001, come è noto, già prevedono nella maggior parte dei casi misure di prevenzione e controllo dei reati realizzabili nei rapporti con la P.A. Tuttavia vale la pena osservare come queste due nuove fattispecie contribuiscano, di fatto, ad estendere il perimetro delle attività a rischio nei rapporti con la P.A., interessando – tra le altre - anche le fasi prodromiche allo svolgimento delle gare pubbliche.

Sarà necessario pertanto verificare la tenuta dei presidi di controllo e prevenzione esistenti anche con riferimento a queste attività sensibili.

L’art. 25-octies.1, D.lgs. 231/2001 , riguardante i “reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti”, viene invece integrato con l’aggiunta della fattispecie di reato di “trasferimento fraudolento di valori” , prevista all’art. 512-bis c.p.

Il nuovo reato presupposto presenta evidenti punti di contatto con la prevenzione dei reati in materia di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita (art. 25-octies, D.lgs. 231/2001), nonché con il contrasto alle fattispecie di contrabbando (art. 25-sexiesdecies, D.lgs. 231/2001).

Anche il “ trasferimento fraudolento di valori ” di cui all’art. 512-bis c.p. sembra quindi destinato a collocarsi, come le fattispecie introdotte all’art. 24, D.lgs. 231/2001, nel solco di aree di rischio già compiutamente affrontate dai sistemi di prevenzione e controllo esistenti.

La “familiarità” dei nuovi reati presupposto con le aree di rischio già comunemente considerate nei Modelli organizzativi ex D.lgs. 231/2001 non deve però portare a una sottovalutazione della novella legislativa.

In primo luogo, infatti, i Modelli organizzativi ex D.lgs. 231/2001 che hanno trascurato l’aggiornamento alle novità introdotte sul finire del 2021, con particolare riferimento al D.lgs. 184/2021 (che ha introdotto nel D.lgs. 231/2001 l’art. 25-octies.1) e al D.lgs. 195/2021 (che ha riformato le fattispecie previste come reato presupposto dall’art. 25-octies, D.lgs. 231/2001), non potranno rinviare ulteriormente l’adeguamento e dovranno certamente compiere uno sforzo maggiore nella revisione dei propri protocolli.

Sarà inoltre necessario, anche per le realtà più attente e compliant al D.lgs. 231/2001, compiere uno sforzo ulteriore nell’autovalutazione dei propri processi aziendali allo scopo di comprendere l’esatta rilevanza, nel settore di riferimento, delle nuove fattispecie di reato introdotte dalla Legge 137/2023. A seconda delle attività condotte e del proprio specifico contesto operativo, infatti, l’introduzione di questi reati nel “catalogo” potrebbe comportare una riduzione dell’efficacia preventiva dei protocolli esistenti, da compensare con l’adozione di nuove misure di contenimento e riduzione dei rischi.

Questo ulteriore intervento di modifica – integrazione – del catalogo dei reati presupposto dimostra la “vitalità” del sistema di prevenzione e controllo delineato con il D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, una tendenza che non sembra mostrare segnali di cedimento, anche a prescindere dagli avvicendamenti di Governo.

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*A cura dell’Avv. Fabrizio Ventimiglia e dell’Avv. Marco Marengo, Studio Legale Ventimiglia

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