PER TORNARE INSIEME NON BASTA LA COABITAZIONE
La norma di riferimento (articolo 157 del Codice civile) prevede che i coniugi possono far cessare gli effetti della separazione senza che sia necessario l’intervento del giudice «con una espressa dichiarazione o con un comportamento non equivoco che sia incompatibile con lo stato di separazione»; e che una nuova separazione legale può essere pronunciata nuovamente soltanto in relazione a fatti e comportamenti intervenuti successivamente.Sotto il primo profilo, la norma si integra con l’ordinamento dello stato civile, che prevede l’iscrizione (articolo 63, comma 1, lettera g, del Dpr 396/2000) e l’annotazione negli atti di matrimonio delle dichiarazioni con cui i coniugi separati manifestino la loro riconciliazione (articolo 69, lettera f).Sotto il secondo profilo, per le recenti pronunce della Corte di cassazione la mera coabitazione non è sufficiente a provare la riconciliazione, anzi sono necessari il ripristino della comunione di vita e di intenti, materiale e spirituale, che costituisce il fondamento della vita coniugale (sentenza 19535/2014), e il superamento di quelle condizioni che avevano reso intollerabile la prosecuzione della convivenza (sentenza 28655/2013).Nel caso descritto appare dunque opportuno, per quanto non necessario, che i coniugi riappacificati rendano la dichiarazione all'ufficiale di stato civile, anche per non avere in futuro problemi di prova in relazione alla "debenza" dell’assegno di mantenimento, qualora le cose non andassero bene.