Responsabilità 231, solo la cancellazione fisiologica e non fraudolenta dell’ente dal registro delle imprese estingue l’illecito
Persona giuridica - Società - Responsabilità da reato degli enti - Estinzione dell’ente per cancellazione dal registro delle imprse - Illecito previsto dal d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 - Estinzione - Condizioni
Non può esservi estinzione dell’illecito amministrativo, addebitato ex articolo 5 comma 1 decreto legislativo 231/2001, in ragione della sopravvenuta cancellazione della società dal registro delle imprese se tale cancellazione non risulti cagionata da motivazioni fisiologiche (i.e. chiusura...
Correlati
Decreto 231: illegittima la declaratoria di carenza d’interesse all’appello cautelare per misure interdittive scadute
a cura della Redazione Diritto
Lesione del principio del neminem laedere e relativa responsabilità della PA
a cura della Redazione Diritto





