Ristori bis e "rito Covid": prescrizione sterilizzata se il teste è in quarantena e appello "cameralizzato"
Sotto la lente le norme di giustizia contenute nel decreto legge 9 novembre 2020 n. 149 pubblicato nella Gazzetta di ieri
Cameralizzazione del giudizio penale d’appello e stop dei processi, della prescrizione e dei termini di custodia per il tempo in cui l’udienza dibattimentale è rinviata per assenza del testimone dovuta a quarantena o ad isolamento fiduciario.
Queste le ulteriori misure - valevoli fino a cessata emergenza sanitaria (quindi, allo stato, fino al 31 gennaio 2021) - introdotte dal decreto legge Ristori bis ( Decreto legge 9 novembre 2020, n. 149), già in vigore da ieri 9 novembre, data di pubblicazione nella Gazzetta n. 279/2020: un mini-pacchetto integrativo del “rito Covid” già allestito per il penale col Dl Ristori 1 che però non piace affatto agli avvocati penalisti. Il timore delle Camere penali, oltre all’allungamento dei termini di prescrizione e di detenzione «per cause indipendenti dalla volontà o dalla condizione dell’imputato», è che l’appello penale solo cartolare comprometta l’oralità del processo, ma anche la segretezza della camera di consiglio, che è «presidio della libertà del giudice»: «i previsti collegamenti da remoto – scrive l’Ucpi in una nota dell’8 novembre, auspicando modifiche in sede di conversione - si terranno su piattaforme in grado di riprendere e registrare ciò che accade; la trasformazione normativa dell’abitazione del giudice quale luogo della camera di consiglio non può certo garantire da qualsiasi possibilità di intrusione».
Anche l’Aiga ha già fatto sentire la sua voce critica: «le norme proposte dal Governo sono in totale contrasto con il principio del giusto processo e della sua ragionevole durata, così come definiti dalla Costituzione e dalla Carta Europea dei diritti dell’Uomo»; secondo i giovani avvocati si fa un «uso strumentale del Covid per creare «un processo eterno e si «scaricano sugli imputati le conseguenze dell’assenza di testimoni e consulenti tecnici, quando questi siano stati colpiti dal Covid o in isolamento fiduciario».
Sul versante del civile, a pochi giorni dal debutto della riforma della class action , slitta di sei mesi – al 19 maggio 2021 - l’entrata in vigore della legge n. 31/2019 sull’azione di classe, che è destinata a sostituire quella attualmente vigente, come regolata dal Codice del consumo.
Giudizi penali d’appello “cameralizzati”
(Dl 149/2020, articolo 24)
Per tutto il periodo di proroga dello stato di emergenza da Covid-19, quindi - allo stato - fino al 31 gennaio 2021 (attuale data di efficacia finale del Dl n. 19/2020, convertito, con modificazioni, in legge n. 35/2020, come modificato, da ultimo, dal Dl n. 125/2020, in corso di conversione in legge), l’articolo 23 del Dl 149/2020 introduce nuove disposizioni sulla celebrazione dei giudizi penali d’appello.
Il comma 1 dell’articolo 23 in commento stabilisce che, «fuori dai casi di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale», per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado la Corte d’appello procede in camera di consiglio non partecipata,quindi senza l’intervento del Pm e dei difensori, «salvo che una delle parti o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale o che l’imputato manifesti la volontà di comparire».
Si prevede un contraddittorio cartolare con procedura telematica analoga - anche per quanto riguarda il regime transitorio - a quella prevista dall’articolo 23, comma 8, del Dl Ristori per il rito penale camerale in Cassazione (vedi «Guida al diritto», 2020, n. 45, pagine 67-69).
A livello procedurale, l’articolo 23 in commento, al comma 2, stabilisce che, entro dieci giorni prima dell’udienza, il Procuratore generale presso la Corte d’appello formula le proprie conclusioni con atto trasmesso alla cancelleria della sezione competente per via telematica (ai sensi dell’articolo 16, comma 4, del Dl 179/2012, come convertito, negli uffici giudiziari ove sia stata già accertata e avviata - con apposito decreto ministeriale - la funzionalità dei servizi di notificazione a mezzo pec; in alternativa, a mezzo dei sistemi telematici che saranno resi disponibili e individuati con emanando provvedimento della DGSIA del ministero della giustizia).
La cancelleria della Corte d’appello - stesso mezzo - invia «immediatamente» la requisitoria scritta ai difensori delle parti che, a loro volta, entro il quinto giorno antecedente all’udienza possono presentare le proprie conclusioni con atto scritto (nativo digitale o digitalizzato), da trasmettere a mezzo pec ai sensi dell’ articolo 24 del Dl Ristori uno (il quale - per quel che rileva rispetto alla fase dibattimentale - prevede fino al 31 gennaio 2021 il deposito telematico degli atti, documenti ed istanze difensive mediante posta elettronica certificata:vedi A. Natalini, «Posta elettronica certificata assume valenza di tipo legale», in «Guida al diritto», 2020, n. 45, pagine 71-71).
Richiesta di discussione orale e di partecipazione dell’imputato
L’eventuale richiesta di discussione orale - da inviarsi telematicamente alla cancelleria della sezione competente della Corte d’appello - è formulata per iscritto dal Pg o dal difensore entro il termine perentorio di venticinque giorni liberi prima dell’udienza.
Entro lo stesso termine l’imputato formula, a mezzo difensore, con le stesse modalità telematiche, la richiesta di partecipare all’udienza. Detta richiesta - che “disinnesca” il nuovo rito emergenziale facendo “rispandere” quello ordinario - non va motivata, in ossequio al diritto di difesa (articolo 24 della Costituzione).
Per i procedimenti già pendenti per i quali l’udienza di trattazione è già fissata tra il sedicesimo ed il trentesimo giorno dall’entrata in vigore del Dl 149/2020 – quindi tra il 25 novembre ed il 9 dicembre 2020 – si prevede, con apposita disciplina intertemporale che la richiesta di discussione orale debba formularsi entro il termine perentorio di cinque giorni.
Deliberazione “da remoto” con applicativo Teams
Alla deliberazione la Corte d’appello procede con le modalità di cui all’articolo 23, comma 9, del Dl 137/2020, che consente di tenere le udienze camerali “a distanza” fino a cessata emergenza, considerando il luogo da cui si collegano i giudici in videoconferenza camera di consiglio ex lege.
Per i collegamenti da remoto, le modalità tecniche già individuate dal provvedimento della DGSIA in data 2 novembre scorso (in attuazione del citato articolo 23, comma 9) consentono il ricorso all’applicativo Teams da parte dei magistrati e del personale degli uffici giudiziari.
In analogia a quanto stabilito dal Primo presidente della Cassazione (decreto n. 144/2020), il presidente del Collegio penale d’appello o un consigliere da lui delegato dovrebbe comunque assicurare la propria presenza “fisica” nella camera di consiglio in Corte, al fine di provvedere alle necessarie verifiche sul fascicolo d’ufficio e di redigere e sottoscrivere il ruolo, da accludere al verbale di udienza ove darà atto della partecipazione dei magistrati alla camera di consiglio (precisando chi è presente in ufficio e chi è collegato da remoto) nonché della disponibilità degli atti processuali.
La sentenza che definisce il giudizio di secondo grado non è pubblicata in udienza ma è comunicata alle parti.
Disciplina transitoria
La norma intertemporale recata dal comma 5 dell’articolo 23 in commento (sovrapponibile a quella di cui all’articolo 23, comma 8, del Dl 137/2020 relativa al giudizio penale di legittimità) esclude l’applicabilità del “rito Covid” in appello ai processi nei quali l’udienza è fissata entro il termine di quindici giorni dall’entrata in vigore del decreto (9 novembre: cioè entro il prossimo 24 novembre).
Sospensione dei processi nel periodo di emergenza da Covid-19
(Dl 149/2020, articolo 24)
Ai sensi dell’articolo 24 del Dl 149/2020, dal 9 novembre (data di entrata in vigore del decreto) fino al 31 gennaio 2021 (attuale data di cessazione dello stato di emergenza sanitaria e di efficacia finale del Dl n. 19/2020, convertito, con modificazioni, in legge n. 35/2020, come modificato, da ultimo, dal Dl n. 125/2020) «i giudizi penali sono sospesi durante il tempo in cui l’udienza istruttoria è rinviata per l’assenza del testimone, del perito, del consulente tecnico o dell’imputato di procedimento connesso i quali siano stati citati a comparire per esigenze di acquisizione della prova, quando l’assenza è giustificata dalle restrizioni ai movimenti imposte dall’obbligo di quarantena o dalla sottoposizione ad isolamento fiduciario » in conseguenza delle misure nazionali anti-Covid. Per lo stesso tempo è sospeso il decorso della prescrizione e dei termini di custodia cautelare in carcere (articolo 303 del Cpp).
In analogia al disposto di cui all’articolo 159, n. 3, del Cp (relativo all’impedimento del difensore o dell’imputato) l’udienza dibattimentale non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione delle restrizioni ai movimenti (a tal fine, dovrebbe aversi riguardo al termine di efficacia dei Dpcm vigenti pro tempore e delle ordinanze del ministro della salute); in caso contrario, l’effetto sospensivo è comunque pari al tempo della restrizione aumentato di sessanta giorni.
Nel computo dei termini di fase di cui all’articolo 304, comma 6, del Cpp non si tiene conto della causa di sospensione di nuovo conio, salvo che per il limite complessivo, comunque insuperabile.
Prime considerazioni
L’odierna scelta dell’esecutivo – già duramente criticata dai penalisti come anticipato mentre si attende una presa di posizione dell’Anm – ripropone un’ipotesi “emergenziale” di sospensione del processo, con correlata sospensione dei termini di prescrizione del reato e di detenzione, agganciandola a fattori “impeditivi” comunque correlati alla pandemia da Covid-19. Si tratta di un’opzione su cui, verosimilmente, molto si discuterà nelle prossime settimane e che sembra riattualizzare le complesse questioni già sorte a proposito dell’analoga disciplina sospensiva contenuta nell’articolo 83, commi 2-4, del Dl Cura Italia n. 18/2020, come convertito: norma ritenuta costituzionalmente legittima dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 25222/2020, in Diritto24 del 14 settembre) ma del pari oggetto di questione di legittimità costituzionale, per ritenuto contrasto con il principio di irretroattività della legge penale, che sarà decisa dalla Corte costituzionale il prossimo 18 novembre.
Differimento dell’entrata in vigore della class action
(Dl 149/2020, articolo 26)
Infine l’articolo 26 del Dl 149/2020 differisce alla primavera dell’anno prossimo l’entrata in vigore della legge sulla class action, che avrebbe “esordito” il prossimo 19 novembre. Il vigente termine di cui all’articolo 7, comma 1, della legge n. 31/2019 - necessario al ministero della giustizia per predisporre i decreti attuativi e le necessarie modifiche dei sistemi informativi onde permettere il compimento delle attività processuali con modalità telematiche - da diciannove mesi (che sarebbero scaduti il 19 novembre 2020 per effetto del Dl n. 162/2019), passa ora a venticinque mesi. Dunque, le nuove disposizioni in materia di azione di classe si applicheranno alle condotte illecite commesse successivamente al 19 maggio 2021. Frattanto, per ulteriori sei mesi, continueranno ad applicarsi le regole sulle azioni collettive previste dal Codice del consumo.