SÌ AGLI STRAORDINARI NEL 1° LIVELLO COMMERCIO
Il Ccnl prevede che al primo livello appartengono i lavoratori con funzioni ad alto contenuto professionale, anche con responsabilità di direzione esecutiva, che sovraintendono alle unità produttive o a una funzione organizzativa con carattere di iniziativa e di autonomia operativa nell'ambito delle responsabilità ad essi delegate. L’articolo 17, comma 5, lettera a), Dlgs n. 66/2003 dispone che «Nel rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 7, 8, 12 e 13 non si applicano ai lavoratori la cui durata dell'orario di lavoro, a causa delle caratteristiche dell'attività esercitata, non è misurata o predeterminata o può essere determinata dai lavoratori stessi e, in particolare, quando si tratta di dirigenti, di personale direttivo delle aziende o di altre persone aventi potere di decisione autonomo». Non sembra che in tale ambito rientrino anche i lavoratori di primo livello secondo la declaratoria del Ccnl commercio.Deve ritenersi, quindi, che ai lavoratori inquadrati nel 1° livello spetti il trattamento economico per lavoro straordinario. In questi casi è altresì possibile procedere alla forfettizzazione, ossia all’erogazione di una cifra fissa mensile che remuneri, appunto in misura forfettaria, le eventuali prestazioni rese oltre l’orario normale di lavoro. Un’altra soluzione è possibile, e consiste nell’accantonamento in banca ore delle ore eccedenti quelle normali, che potranno poi essere convertite in permessi o giorni di ferie (nei limiti e secondo le previsioni della contrattazione collettiva).