IL RIMEDIO ALLE INFILTRAZIONI NEI BOX SOTTERRANEI
Salvo che le infiltrazioni possano essere addebitate a responsabilità per omessa manutenzione dei proprietari dei giardini esclusivi e/o del condominio, a norma degli articoli 2043 e 2051 del Codice civile – responsabilità civile per colpa e/o da custodia – le spese di cui parla il lettore devono essere ripartite al 50% tra i proprietari dei giardini soprastanti e i proprietari dei box sottostanti, a norma dell’articolo 1125 del Codice civile (Cassazione 15841/2011).Il principio vale anche per la parte della soletta relativa alla corsia di manovra di utilizzo comune per l’accesso ai box, la cui porzione di spesa deve però essere contabilizzata separatamente.La spesa per la ricostruzione dei giardini privati dopo l'esecuzione dei lavori dovrà essere ricompresa nell’importo complessivo della impermeabilizzazione della soletta divisoria tra piano soprastante e piano sottostante, a norma dell’articolo 1223 del Codice civile.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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