LA PRESENZA DI SERVITÙ ESCLUDE L'USUCAPIONE
L'usucapione, regolata dagli articoli 1158 e seguenti del Codice civile, è un modo di acquisto a titolo originario del diritto di proprietà e degli altri diritti reali – tipico il diritto di servitù – che si verifica con la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge: l’esercizio pacifico, continuato ed ininterrotto del possesso sul bene per il termine necessario (massimo vent’anni) e la condotta dell’intestatario del diritto da usucapire con animus possidendi, ovvero la volontà di comportarsi e farsi considerare come effettivo titolare.Il diritto di servitù relativo al posizionamento di contatori privati presso il fondo segue le medesime regole generali sopra indicate; pertanto, in presenza di tali presupposti sarà possibile per gli aventi interesse richiedere una pronuncia giudiziale di accertamento.Come ogni diritto disponibile, sarà sempre possibile rinunciarvi mediante dichiarazioni espressamente rivolte in tal senso.È consigliabile tuttavia verificare preliminarmente se il terreno del lettore risulti gravato fin dall’origine del diritto di servitù in oggetto, nel qual caso ogni questione inerente l’usucapione verrebbe a cadere.