LIMITI PER L'EFFICACIA DEL SILENZIO-ASSENSO
Né la legge 28 febbraio 1985, n. 47 ("Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie"), né la normativa successiva, emanata in materia di sanatoria degli abusi edilizi, prevedono un termine perentorio entro cui il Comune sia obbligato a decidere in relazione alla domanda di sanatoria presentata, a parte l’ipotesi del silenzio-assenso ex articolo 35, comma 18, della legge 47/1985 citata. Secondo tale disposizione normativa, infatti, la domanda si intende accolta ove siano decorsi 24 mesi dalla sua presentazione. Tuttavia, tale accoglimento "tacito" è possibile ed efficace solo ove siano stati effettuati tutti i pagamenti dovuti, e nel caso in cui sia stata presentata tutta la documentazione necessaria a completare l’istruttoria. Nel caso di specie, invece, sembrerebbe che la documentazione al tempo inoltrata non fosse completa e, quindi, non parrebbero sussistere i requisiti necessari per il silenzio-assenso. Sarà necessario integrare la documentazione, come richiesto dal Comune; diversamente, si potrebbe incorrere nel diniego della domanda di sanatoria a suo tempo presentata.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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