UN CONTROLLO SUI CONSUMI ANOMALI DELL'ACQUA CALDA
A norma del Dlgs 102/2014, attuativo della Direttiva 2012/27/Ue, è obbligatoria l’installazione entro il 31 dicembre 2016, da parte delle imprese di fornitura, del servizio di contatori individuali per misurare l’effettivo consumo di calore o di raffreddamento o di acqua calda per ciascuna unità immobiliare, nella misura in cui sia tecnicamente possibile ed efficiente (efficienza valutata in termini di costi, con riferimento alla norma Uni En 15459).In presenza di consumi anomali di acqua calda, qualora venga riscontrato un malfunzionamento dei dispostivi oltre la tolleranza ammissibile, il Responsabile dell’impianto deve procedere al ricalcolo dei consumi ed al conguaglio delle somme eventualmente già addebitate. Qualora vengano riscontrati malfunzionamenti tali da rendere inattendibili le misure, il consumo deve essere ricalcolato sulla base dei seguenti dati: a) valore medio dei tre anni precedenti, corretto per tenere conto dei gradi-giorno del periodo considerato, rispetto alla media dei periodi di riferimento; b) valore corrispondente alla media dei consumi di volumi equivalenti per posizione (piano) ed esposizione; c) valore dei consumi desumibile dalla diagnosi energetica.Nel caso del lettore, sembra necessario verificare, a mezzo del Responsabile dell’impianto, che non vi siano malfunzionamenti e conseguenti consumi anomali.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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