Professione e Mercato

Esami avvocati/6: il caso di civile, anche il tasso di mora è assoggettato alla disciplina antiusura

Il quarto appuntamento con l'approfondimento giurisprudenziale per affrontare lo "scritto" di civile

di Nicola Graziano

Il caso è tratto da una lunga e articolata sentenza della Suprema Corte di Cassazione, sezioni Unite civili, in materia di interessi di mora e normativa antiusura, concludendo gli Ermellini sulla applicazione di tale ultima disciplina sanzionatoria anche nel caso di pattuizione di interessi moratori eccessivi.

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Il secondo caso in materia di diritto civile della rubrica dedicata all’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione forense tratta di una questione estremamente dibattuta e complessa che le sezioni Unite civili della Suprema corte di cassazione hanno cercato di dirimere con riflessi che certamente deriveranno non solo sull’intero settore del contenzioso (da sempre, come noto, molto acceso), ma anche sul semplice rapporto tra banca e cliente, in ambito contrattuale.

Non solo quindi gli Ermellini hanno dettato il principio secondo cui anche gli interessi moratori devono intendersi soggetti alla normativa antiusura ma anche sono intervenuti sul contrasto giurisprudenziale riguardante l’aumento del Tegm al fini del calcolo dell’usurarietà degli interessi di mora.

Ancora, a fronte di un contrasto in atto circa la disciplina specifica da adottare (di cui la Corte dà ampia e ragionata descrizione), si è optato per una lettura interpretativa che preservi il prezzo del denaro. Sul punto, è stato precisato che, in caso di verifica di effettivo superamento del limite di legge, debba trovare applicazione l'articolo 1815, comma 2, del codice civile, con conseguente non debenza degli interessi moratori pattuiti dovendosi però contestualmente applicare l’articolo 1224, comma 1, del Cc secondo cui sono dovuti, in ogni caso, gli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti (cioè gli interessi legali o quelli convenzionali e corrispettivi, se superiori).

 

1) La sentenza in esame: Corte suprema di cassazione, sezioni Unite civili, sentenza del 18 settembre 2020 n. 19597

 

2) La questione giuridica

Se gli interessi moratori (rectius il tasso di mora) devono ritenersi assoggettati alla normativa antiusura. Se in tale ipotesi sono dovuti, in ogni caso, gli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti (cioè gli interessi legali o quelli convenzionali e corrispettivi, se superiori). Se la mancata indicazione dell’interesse di mora nell’ambito del T.e.g.m. preclude l’applicazione dei decreti ministeriali. Se anche in corso di rapporto sussiste l’interesse ad agire del finanziato per la declaratoria di usurarietà degli interessi pattuiti. Come si ripartisce l’onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell’articolo 2697 del codice civile.

3) Riferimenti normativi: articoli 1815, comma II, e 1224, comma I, del codice civile – articolo 644 del Cp

 

4) Le possibili interpretazioni

La tesi della non applicabilità della disciplina antiusura agli interessi di mora

·        Dato letterale: le norme si riferiscono solo ad interessi corrispettivi

·        Funzione degli interessi: i corrispettivi hanno una funzione remunerativa, i moratori una funzione risarcitoria

·        Ai fini dell’usura non possono rilevare gli interessi moratori convenzionali perché ci sarebbe una usura legale

·        Mancato rilievo degli interessi moratori nel tasso soglia dei decreti ministeriali

·        Applicabilità all’interesse di mora dell’articolo 1382 del Cc che se eccessivo può essere ridotto d'ufficio dal giudice con ciò rendendo inapplicabile l’articolo 1815 del Cc.

La tesi della applicabilità della disciplina antiusura agli interessi di mora

·        Non si può distinguere tra tipologia di interessi

·        Tutti gli interessi hanno una funzione remunerativa

·        La funzione punitiva della normativa sull’usura sarebbe ridotta se si escludono gli interessi moratori

·        La irrilevanza della circostanza che i decreti ministeriali di rilevazione non includano gli interessi moratori nella definizione del Tegm, e quindi, del relativo tasso -soglia

I principi di diritto enunciati dalle sezioni Unite

1)    La disciplina antiusura si applica agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso

2)    La mancata indicazione dell’interesse di mora nell’ambito del T.e.g.m. non preclude l’applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perché “fuori mercato”, donde la formula: “T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto”

3)    Ove i decreti ministeriali non rechino neppure l’indicazione della maggiorazione media dei moratori, resta il termine di confronto del T.e.g.m. così come rilevato, con la maggiorazione ivi prevista

4)    Si applica l’articolo 1815, comma II, del Cc, onde non sono dovuti gli interessi moratori pattuiti, ma vige l’articolo 1224, comma I, del Cc, con la conseguente debenza degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti

5)    Anche in corso di rapporto sussiste l’interesse ad agire del finanziato per la declaratoria di usurarietà degli interessi pattuiti, tenuto conto del tasso-soglia del momento dell’accordo; una volta verificatosi l’inadempimento ed il presupposto per l’applicazione degli interessi di mora, la valutazione di usurarietà attiene all’interesse in concreto applicato dopo l’inadempimento.

6)    Nei contratti conclusi con un consumatore, concorre la tutela prevista dagli articoli 33, comma 2, lettere f) e 36, comma 1, del codice del consumo, di cui al Dlgs n. 206 del 2005, già articoli 1469-bis e 1469-quinquies del codice civile.

7)    L’onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell’articolo 2697 del codice civile, si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l’entità usuraria degli stessi, ha l’onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l’eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento; dall’altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell’altrui diritto.

5) Brevi note di commento

> Per il testo della sentenza delle sezioni Unite civili: Corte suprema di cassazione, sezioni Unite civili, sentenza del 18 settembre 2020 n. 19597

> Per il commento alla sentenza si veda il commento di Antonino La Lumia , F rancesco Namio,
«Interessi moratori e usura: le Sezioni Unite della Cassazione mettono un punto definitivo sulle questioni più controverse?»

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