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Esame avvocato/13: il caso civile, la Cassazione ribadisce la validità del preliminare di preliminare

L'undicesimo caso con l'approfondimento giurisprudenziale per affrontare lo scritto di civile Il caso è tratto da una recentissima sentenza della Corte di Cassazione che nel mese di ottobre 2020

di Nicola Graziano

Il caso di civile è tratto da una recentissima sentenza della Corte di cassazione che nel mese di ottobre 2020, ribadendo il principio di diritto già in precedenza affermato dalle sezioni Unite, ha confermato che non può essere considerato sic et sempliciter nullo per difetto di causa un accordo, ritenendolo riconducibile ad un preliminare di preliminare, senza verificare l'esistenza di una sua causa concreta.

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La previsione delle nuove date dell’Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione forense che, come è noto, sono state fissate al 13, 14 e 15 aprile 2021 dà nuovo vigore alla Rubrica dedicata agli aspiranti avvocato e quindi con maggiore forza continua (perché per la verità mai interrotta) la rassegna di questioni giurisprudenziali significative per la preparazione alle prove e questa è nuovamente la volta di un caso sulla prova di diritto civile.

Si tratta della importante questione sulla validità del contratto preliminare di un contratto preliminare che è stata nuovamente affrontata dalla Suprema Corte di Cassazione con ordinanza n. 23736 del 28 ottobre 2020 che, nel richiamare i principi già espressi dalle sezioni Unite cvili con la decisione n. 4628 del 6 marzo 2015, ha ribadito l’ammissibilità e quindi la validità del contratto preliminare di un contratto preliminare ed ha sottolineato i limiti della indagine giudiziale circa la meritevolezza della tutela da parte dell’ordinamento giuridico di una contrattazione di tal fatta secondo un programma di interessi che si intende realizzare gradualmente.

Un tema di notevole interesse per la preparazione all’Esame di abilitazione in quanto, al di là della tematica specifica, implica lo studio e la conoscenza di alcuni istituti fondamentali del diritto civile, primo fra tutti la causa del contratto e la sua atipicità come manifestazione di autonomia negoziale.

 

1) La sentenza in esame: Corte suprema di cassazione, sezione seconda civile, ordinanza del 28 ottobre 2020 n. 23736 nonché Corte di cassazione, sezioni Unite civili, sentenza del 6 marzo 2015 n. 4628

 

2) Le questioni giuridiche

Se è valida e produttiva di effetti la stipulazione di contratto preliminare di preliminare (nella specie, relativa ad una compravendita immobiliare), ossia di un accordo che preveda anche solamente effetti obbligatori (e con esclusione dell’esecuzione in forma specifica in caso di inadempimento).

Se in tal caso sia configurabile un interesse delle parti ad una formazione progressiva del contratto fondata su una differenziazione di contenuti negoziali (c.d. preliminare di preliminare).

Se la violazione di un accordo di tal fatta costituisce fonte di responsabilità contrattuale da inadempimento di una obbligazione specifica sorta nel corso della formazione del contratto.

 

3) Riferimenti normativi: art. 1321 c.c.; art. 1322 c.c.; art. 1324 c.c.; art. 1351 c.c.; art. 2932 c.c.

 

4) Le due interpretazioni possibili

1) Le tesi della nullità del preliminare di preliminare

Secondo un orientamento tradizionale il contratto in virtù del quale le parti si obblighino a stipulare un successivo contratto ad effetti obbligatori (ovvero un contratto preliminare di preliminare) è nullo per difetto di causa, non essendo meritevole di tutela l’interesse di obbligarsi ad obbligarsi, in quanto produttivo di una inutile complicazione (Cassazione, Sent. 2 aprile 2009 n. 8038; nonché Cassazione 10 settembre 2009 n. 19557).

In effetti la legge, nel fissare i due tipi fondamentali di contratti (preliminare e definitivo), esclude l’esistenza di un contratto preliminare relativo ad altro preliminare, il quale dovrebbe comunque rispettare il requisito di forma di cui all’art. 1351 c.c.

Inoltre si è detto che il contratto con cui le parti si impegnano a stipulare un futuro contratto preliminare di analogo contenuto è nullo per mancanza di causa, difettando di ogni funzione economica meritevole di tutela.

Se ne ricava che siccome l’art. 2932 c.c. instaura un diretto e necessario collegamento strumentale tra il contratto preliminare e quello definitivo, destinato a realizzare effettivamente il risultato finale perseguito dalle parti, riconoscere come possibile funzione del primo anche quella di obbligarsi (...) ad obbligarsi a ottenere quell’effetto, darebbe luogo a una inconcludente superfetazione, non sorretta da alcun effettivo interesse meritevole di tutela secondo l’ordinamento giuridico, ben potendo l’impegno essere assunto immediatamente; non ha cioè senso pratico il promettere ora di ancora promettere in seguito qualcosa, anziché prometterlo subito.

2) La tesi della validità del preliminare di preliminare (Cassazione, Sezioni Unite Civili, n. 4628/2015 e Cassazione n. 23736/2020)

Bisogna porre l’accento sulla libertà delle parti di determinarsi e di fissare un nucleo di interessi da trasfondere nei vari passaggi contrattuali (autonomia contrattuale).

In tal caso cioè viene in risalto la tematica della causa concreta come ricerca della utilità del contratto, cioè della sua complessiva razionalità ed idoneità ad espletare una funzione commisurata sugli interessi concretamente perseguiti dalle parti attraverso quel rapporto contrattuale.

Orbene dietro la stipulazione contenente la denominazione di “preliminare del preliminare” (nel senso che la conclusione dell’accordo precede la stipula del contratto preliminare) si possono dare situazioni fra loro differenti, che delineano sia figure contrattuali atipiche, ma alle quali corrisponde una “causa concreta” meritevole di tutela; sia stadi prenegoziali molto avanzati, cui corrisponde un vincolo obbligatorio di carattere ancora prenegoziale (almeno fra le parti del contratto in relazione al quale si assuma un impegno volto alla successiva stipula di un contratto preliminare) che vede intensificato e meglio praticato l’obbligo di buona fede di cui all’art. 1337 c.c.

Se allora mancano violazioni di una legge imperativa, non v’è motivo per giudicare inammissibili procedimenti contrattuali graduali, la cui utilità sia riscontrata dalle parti con pattuizioni che lasciano trasparire l’interesse perseguito, in sé meritevole di tutela, a una negoziazione consapevole e informata.

Del resto le posizioni di coloro che pongono l’alternativa “preliminare o definitivo” amputano le forme dell’autonomia privata, sia quando vogliono rintracciare ad ogni costo il contratto preliminare in qualunque accordo iniziale, sia quando ravvisano nel c.d. preliminare chiuso il contratto definitivo, passibile soltanto di riproduzione notarile.

Così il principio di diritto: in presenza di contrattazione preliminare relativa a compravendita immobiliare che sia scandita in due fasi, con la previsione di stipula di un contratto preliminare successiva alla conclusione di un primo accordo, il giudice di merito deve preliminarmente verificare se tale accordo costituisca già esso stesso contratto preliminare valido e suscettibile di conseguire effetti ex artt. 1351 e 2932 c.c., ovvero anche soltanto effetti obbligatori ma con esclusione dell’esecuzione in forma specifica in caso di inadempimento.

Riterrà produttivo di effetti l’accordo denominato come preliminare con il quale i contraenti si obblighino alla successiva stipula di un altro contratto preliminare, soltanto qualora emerga la configurabilità dell’interesse delle parti a una formazione progressiva del contratto basata sulla differenziazione dei contenuti negoziali e sia identificabile la più ristretta area del regolamento di interessi coperta dal vincolo negoziale originato dal primo preliminare.

La violazione di tale accordo, in quanto contraria a buona fede, potrà dar luogo a responsabilità per la mancata conclusione del contratto stipulando, da qualificarsi di natura contrattuale per la rottura del rapporto obbligatorio assunto nella fase precontrattuale (in tal senso anche Cassazione n. 23736/2020).

In altre parole di tratta di violazione di intese a contrattare che dà luogo a responsabilità contrattuale da inadempimento di un’obbligazione specifica sorta nel corso della formazione del contratto, riconducibile alla terza delle categorie considerate nell’art. 1173 c.c., cioè alle obbligazioni derivanti da ogni fatto o atto idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico.

 5) Brevi note di commento

Corte di cassazione, sezione II civile, ordinanza 17 gennaio-28 ottobre 2020| n. 23736

Il testo dell’ordinanza

L’approfondimento di Vettiquattrore avvocato n. 1/2020

 

  Corte di cassazione, sezioni Unite civili, sentenza 7 ottobre 20146 marzo 2015 n. 4628 Presidente Rovelli; Relatore D'Ascola; Pm - difforme - Apice; Ricorrente Melchionna; Controricorrente Fierro - «Valido il preliminare del preliminare di vendita se i due contratti hanno contenuti diversi» -   In Guida al Diritto n. 14/2015

Il testo della sentenza

Il commento

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