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Esame avvocato/16: il caso penale, i rapporti tra il delitto di peculato e peculato d'uso

Il quattordicesimo caso è tratto dalla sentenza n. 28822 sul tema dei i presupposti per la configurazione del reato di peculato d'uso

di Nicola Graziano

Il caso esaminato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 28822 depositata in data 16 ottobre 2020 affronta la questione relativa ai presupposti per la configurazione del reato di peculato d’uso di cui all’art. 314 c.p. nel caso di utilizzo dell'automobile di servizio per fini personali.

Sul punto si registrano orientamenti contrapposti che distinguono tra l’ipotesi del peculato di cui al comma I dell’art. 314 c.p. e l’ipotesi del più lieve reato di peculato d’uso di cui al comma II del sopra citato articolo, oltre che affrontare questioni circa la idoneità delle condotte poste in essere ad offendere il bene giuridico protetto dalla fattispecie delittuosa.

La distinzione tra le due distinte figure di reato è la seguente.

Nel peculato ordinario di cui al I comma dell’art. 314 c.p. si verifica che il bene oggetto della condotta viene distratto definitivamente e totalmente dalla sua funzione originaria, mente, nel peculato d’uso, si verifica che vi è un utilizzo temporaneo del bene che viene poi ricondotto alla sua funzione originaria.

Le due fattispecie poi si distinguono sotto il profilo soggettivo perché nel primo caso vi è il dolo generico mentre nel secondo caso è necessario il dolo specifico caratterizzato dalla volontà dell’agente di perseguire un fine particolare, consistente nel fare uso meramente momentaneo del bene, per poi restituirlo.

1) La sentenza in esame: Corte Suprema di Cassazione, Sezione VI Penale, sentenza del 16 ottobre 2020 n. 28822

Il commento - Cassazione: i presupposti per la configurazione del peculato d'uso in relazione all'utilizzo per ragioni personali dell'automobile di servizio
di Fabrizio Ventimiglia , Laura Acutis

 2) La questione giuridica

Se l’utilizzo dell’auto di servizio per fini privati integri il reato di peculato e non quello di peculato d’uso

Se in mancanza di un danno economico non apprezzabile subito dalla PA, la condotta posta in essere dall’agente possa ritenersi non offensiva o, in via subordinata, possa ritenersi applicabile l’attenuante prevista dall’art. 323 bis c.p.

 

3) Riferimenti normativi: art. 314 c.p.; art. 323 bis c.p.; art. 62, n. 6, c.p.

 

4) Le possibili interpretazioni

La tesi della configurabilità del delitto di peculato ordinario

Nel corso degli anni in varie pronunce l’utilizzo dell’auto di servizio per fini privati è stato ritenuto integrante il reato di peculato e non quello di peculato d’uso (tra le più recenti Sez. VI, n. 26330 del 14.06.2019; Sez. VI, n. 13038 del 10.03.2016; Sez. VI, n. 53974 del 15.11.2016).

E’ stato sostenuto (Cassazione n. 26330/2019), infatti, che l’utilizzo dell’auto di servizio per fini privati integra il reato di peculato e non quello di peculato d’uso, in quanto tale condotta è vietata in assoluto, dovendosi presumere l’esclusiva destinazione del bene a uso pubblico in assenza di provvedimenti che consentano puntuali e documentate deroghe a tale impiego (fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione con la quale si era affermata la configurabilità del reato di peculato in relazione alla condotta di un sindaco che aveva ripetutamente utilizzato l’autovettura di rappresentanza e il relativo autista per recarsi in Roma e attendere ai suoi impegni di deputato nonché, in un’occasione, per raggiungere l’aeroporto di Fiumicino con la propria coniuge durante il viaggio di nozze).

Inoltre con la sentenza n. 13038/2016 la Sesta Sezione Corte Suprema ha affermato che anche l’uso della macchina di servizio, quando non sia momentaneo e la stessa non sia immediatamente restituita, configura il reato di peculato ex art. 314 comma I c.p. e non quello più lieve di peculato d’uso di cui al secondo comma del medesimo articolo.

La Corte, nella citata sentenza, infatti, afferma il principio di diritto secondo cui: “ai fini del delitto di peculato ai sensi dell’art. 314, comma I, c.p. – in relazione ai beni di specie appartenenti alla Pubblica Amministrazione – non è necessaria la perdita definitiva del bene da parte dell’ente pubblico, essendo sufficiente l’esercizio da parte dell’agente sul medesimo bene dei poteri "uti dominus" , tale da sottrarre il bene stesso alla disponibilità dell’ente. Diversa è l’ipotesi prevista dall’art. 314, comma II, c.p. la quale è caratterizzata – sotto il profilo oggettivo – dall’endiadi dell’uso momentaneo e dalla immediata restituzione del bene e – sotto quello soggettivo – dal correlativo contenuto intenzionale”.

La pronuncia della Cassazione riguardava il caso di un dirigente scolastico il quale si appropriava della autovettura di servizio per il suo utilizzo quotidiano, continuativo e sistematico in un arco temporale di circa quattro mesi per ragioni estranee al suo ufficio.

Orbene, come la stessa Corte ha avuto modo di argomentare, ciò che differenzia il reato di peculato da quello di peculato d’uso è che nel primo, verificandosi la definitiva appropriazione del bene, il pubblico funzionario finisce per abusare del possesso, impedendo alla pubblica amministrazione di poter utilizzare la cosa per il perseguimento dei suoi fini (questo è il caso dell’uso continuato e sistematico dell’auto di servizio per finalità pressoché esclusivamente private). E ciò può verificarsi non solo mediante le tipiche forme di appropriazione (quali l’alienazione, la consumazione e la ritenzione), ma anche mediante la distrazione del bene non accompagnata dalla intenzione di restituire la cosa immediatamente dopo l’uso momentaneo della stessa.

Il peculato d’uso, diversamente, è connotato da una condotta intrinsecamente diversa da quella di cui al primo comma, in quanto l’uso momentaneo, seguito dall’immediata restituzione della cosa, non integra un’autentica appropriazione, realizzandosi quest’ultima solo con la definitiva soppressione della destinazione originaria della cosa.

Da ciò ne segue l’integrazione del peculato ordinario quando la cosa venga usata non momentaneamente – e quindi definitivamente – o anche momentaneamente ma senza restituirla dopo l’uso.

 

La tesi della configurabilità del delitto di peculato d’uso

Secondo altra tesi integra il delitto di peculato d’uso la condotta dell’appartenente ad una forza di polizia che utilizzi l’auto di servizio per incontrarsi con una prostituta dalla quale ottenere, abusando della qualità, prestazioni sessuali gratuite, essendosi chiarito che l’uso dell’autovettura di servizio, pur non producendo una significativa lesione patrimoniale per la pubblica amministrazione, ha pregiudicato l’ordinaria attività funzionale della stessa (Cassazione n. 5206/2017).

 

La rilevanza del principio di offensività e l’applicazione delle attenuanti

Quanto alla ritenuta inoffensività della condotta, la Suprema Corte afferma che integra il delitto di peculato d’uso il fatto che l’appartenente alle forze dell’ordine utilizzi l'auto di servizio per soddisfare esigenze personali.

Pur essendo astrattamente possibile, nell'individuare la fattispecie criminosa non è richiesto di quantificare esattamente il pregiudizio arrecato all'Amministrazione, in quanto la fattispecie penale punisce il semplice uso del bene, che viene distratto, anche provvisoriamente, dalla sua finalità pubblica, per cui lo stesso era stato dato in uso ad un Corpo di Polizia.

In altre parole cioè il peculato, in ogni caso, si consuma nel momento in cui ha luogo l’appropriazione della “res” o del danaro da parte dell’agente, la quale, anche quando non arreca, per qualsiasi motivo, danno patrimoniale alla P.A., è comunque lesiva dell’ulteriore interesse tutelato dall’art. 314 c.p. che si identifica nella legalità, imparzialità e buon andamento del suo operato, interesse pacificamente violato con la condotta appropriativa accertata.

La reiterazione della distrazione del bene dal suo utilizzo istituzionale, non comporta la più grave fattispecie di cui all'art. 314, comma I, c.p. ma l’addebito di una pluralità di reati (o il reato continuato) previsti dal comma II, dello stesso articolo.

Il secondo comma dell’art. 314 c.p., disciplina, la figura del peculato d'uso, che si caratterizza per la temporaneità dell’uso e per la immediata restituzione della cosa, escludendo, però, l’attenuante comune della restituzione, prevista dall’art. 62, n. 6, c.p.

Quanto alla esclusione della attenuante ex 323 bis c.p. è stato affermato che, in tema di delitti contro la P.A., la circostanza attenuante speciale prevista per i fatti di particolare tenuità ricorre quando il reato, valutato nella sua globalità, presenti una gravità contenuta, dovendosi a tal fine considerare non soltanto l’entità del danno economico o del lucro conseguito, ma ogni caratteristica della condotta, dell’atteggiamento soggettivo dell’agente e dell’evento da questi determinato. Ancora, in tema di peculato, la semplice restituzione della somma sottratta al privato non comporta il riconoscimento dell’attenuante della riparazione del danno provocato dalla condotta illecita del pubblico ufficiale, poiché la fattispecie di reato, pur potendo tutelare eventualmente anche il patrimonio dei privati, si caratterizza principalmente per le finalità di tutela del patrimonio della P.A. e dell’interesse alla legalità, efficienza e imparzialità della sua attività. Cosicchè del tutto conforme all’alveo di legittimità ricordato è la esclusione della attenuante in parola in costanza dell’ineccepibile accertamento in fatto che ha fatto leva sulla stabile destinazione del veicolo alle esigenze personali della ricorrente.

 

La tesi della Cassazione n. 28822/2020

Di recente la Suprema Corte, Sezione Sesta Penale, si è pronunciata in merito ai presupposti per la configurazione del reato di peculato d'uso di cui all'art. 314 c.p. nel caso di utilizzo dell'automobile di servizio per fini personali.

Questa in sintesi la vicenda processuale.

Il Tribunale di Genova, in accoglimento dell’appello dell’imputato, assistente scelto della Polizia municipale di Massa, revocava per mancanza di gravità indiziaria la misura interdittiva della sospensione dal servizio applicata al predetto dal G.I.P. del Tribunale di Massa per i reati di peculato ‘'uso (art. 314 c.p.) e falso ideologico (art. 479 c.p.) in relazione all'utilizzo della vettura di servizio per ragioni private e alle mendaci attestazioni nei rapporti di servizio.

Il P.M. presso il Tribunale di Massa presentava ricorso per cassazione deducendo, tra l’altro, il vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla fattispecie di cui all'art. 314 c.p.

La Suprema Corte respingeva le doglianze del ricorrente statuendo, quanto alla configurabilità del reato di peculato d’uso ex art. 314 c.p., che "il reato va correlato al tipo di utilizzo del mezzo e alla possibilità di individuare nella condotta un'appropriazione seppur temporanea del bene, tale da escludere, in parte qua, la sfera di dominio facente capo all’ente proprietario, ciò che peraltro implica un confronto con la fisiologica destinazione del bene e con la funzione di esso".

Al contrario, nel caso in esame – affermano i Giudici di legittimità – non è stato dimostrato che il veicolo fosse stato distolto dalle finalità di servizio né tantomeno che il soggetto "non potesse trovarsi di passaggio nei luoghi venuti in rilievo e che dunque corrispondentemente il mezzo fosse stato distolto dal servizio previsto, con aggravio connesso ad un suo improprio utilizzo".

In secondo luogo, la Cassazione ha infatti precisato che, ai fini della configurabilità del reato di peculato d'uso, "occorre verificare che la condotta abbia prodotto un danno apprezzabile al patrimonio della P.A. o di terzi o una lesione concreta alla funzionalità dell'ufficio". Viceversa, con riguardo al caso di specie, i Giudici di merito avevano escluso la configurabilità di siffatti presupposti, affermando come non risultassero dedotti elementi idonei a sovvertire tale valutazione.

In buona sostanza i Giudici di legittimità, con la pronuncia in commento, hanno chiarito che per la configurabilità del reato di peculato d’uso è necessaria una condotta del pubblico agente mossa da fini personali e caratterizzata da un elevato grado di offensività, che produca un danno apprezzabile al patrimonio della pubblica amministrazione o di terzi, ovvero determini una lesione concreta alla funzionalità dell’ufficio.

5) Note di commento

Il testo della sentenza- Corte Suprema di Cassazione, Sezione VI Penale, sentenza del 16 ottobre 2020 n. 28822


Il commento - Cassazione: i presupposti per la configurazione del peculato d'uso in relazione all'utilizzo per ragioni personali dell'automobile di servizio
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